Venerdì 6 settembre 2013

Modello Unico 2013, modalità di trasmissione e sanzioni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Modello Unico 2013, modalità di trasmissione e sanzioni

La presentazione oltre il 30 settembre implica sanzioni per il contribuente: ecco un mini guida per monitorare gli effetti dell'invio in ritardo.

Mancano ormai poche settimane alla presentazione del Modello Unico PF 2013. I contribuenti entro il 30 settembre sono obbligati alla presentazione telematica nelle seguenti modalità:
  • tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
  • presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che forniscono assistenza per la compilazione e provvedono all'invio telematico.

Sono esclusi dall'inoltro telematico i soggetti privi di sostituto d'imposta o che, pur potendo presentare il Modello 730, sono tenuti a comunicare i propri dati tramite appositi quadri del Modello Unico.

Nel caso in cui l'individuo coinvolto nella procedura non riesca a rispettare i dettami temporali imposti dalla normativa e proceda alla presentazione dopo il 30 settembre,
potranno configurarsi due situazioni:

il contribuente procede all'invio entro 90 giorni dalla scadenza: il dichiarativo è considerato valido ma verrà applicata una sanzione da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. L'importo può essere ridotto a 1/10 della soglia minima - 25 euro - in caso di versamento spontaneo;
la trasmissione avviene oltre 90 giorni dalla scadenza: in questo caso il modello di dichiarazione viene considerato omesso, con le conseguenze sanzionatorie del caso.

Nel primo caso esposto, il contribuente che deciderà di aderire al versamento spontaneo dovrà compilare il Modello F24 con il codice tributo 8911, utilizzato in relazione a sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie riferite a imposte sui redditi.

Si ricorda inoltre che, come stabilito dal D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omessa dichiarazione il soggetto dichiarante incorre in una sanzione che va dal 120% al 240% delle imposte dovute (con un minimo di € 258) nel caso in cui il dichiarativo esponga un debito d'imposta, mentre è prevista una penalità quantificabile da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032 qualora il modello non preveda il versamento di imposte.

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