D'ora in poi dovrebbe essere attivo un sistema di scambio telematico di informazioni al fine di agevolare l'individuazione dei trasgressori per alcune infrazioni stradali commesse nei Paesi UE con veicoli immatricolati in un altro Paese membro.
Lo scambio dei dati avviene attraverso dei "punti di contatto nazionali" (in Italia la Motorizzazione civile), con richieste inviate dagli organi di Polizia.
Solo il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non sono vincolate dalla Direttiva, non avendo voluto partecipare all'adozione della stessa.
INFRAZIONI COINVOLTE
Sono coinvolte le infrazioni, non contestate subito (*), inerenti:
- eccesso di velocità;
- mancato uso della cintura di sicurezza;
- mancato arresto davanti al semaforo rosso;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- mancato uso del casco;
- circolazione su corsia vietata;
- uso indebito del telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Le norme di riferimento, sia per quanto riguarda la circolazione stradale che le sanzioni e la loro applicazione, sono ovviamente quelle del paese di infrazione (in Italia il codice della strada, D.lgs.285/92).
(*) Per le multe contestate subito anche relative a infrazioni diverse dalle suddette -con il fermo del veicolo e l'immediata notifica del verbale- non si pone ovviamente il problema di rintracciare il trasgressore ne' quindi di applicare le disposizioni della Direttiva. In tali casi in molti paesi esteri viene imposto il pagamento immediato o comunque a breve termine.
INFORMATIVA AL TRASGRESSORE
La Direttiva -così come il D.lgs.- prevedono, una volta individuato l'ipotetico trasgressore, l'invio da parte dell'organo di Polizia del Paese membro ove l'infrazione è stata commessa, di un'informativa scritta denominata "Lettera di informazione", contenente gli estremi dell'infrazione (articolo di legge violato, luogo data e ora di rilevazione), la descrizione dell'eventuale dispositivo utilizzato (per esempio per le multe di eccesso di velocità) e le sanzioni applicabili.
L'informativa -redatta nella lingua del Paese di immatricolazione del veicolo- contiene un questionario, il "Modulo di risposta" tramite il quale l'interessato può eventualmente fare correzioni, comunicazioni od anche "contestare" l'infrazione -soprattutto in caso di errore di identificazione- rispondendo entro 60 giorni.
Sul modulo è indicata l'autorità che si occupa di esaminare il caso e le osservazioni inviate, il cui esito viene comunicato entro ulteriori 60 giorni dalla risposta al questionario.
Una procedura, per quanto capiamo, totalmente stragiudiziale, che può però determinare l'annullamento di atti formali già eventualmente emessi o in corso di emissione.
Quindi, d'ora in poi, in caso di infrazione commessa in un Paese UE che abbia correttamente recepito la Direttiva (del tipo già detto) riceveremo un avviso scritto in italiano a fronte del quale, oltre che col pagamento, potremo rispondere con osservazioni, richieste di correzione dati, od addirittura contestazioni, così da cercare di evitare la notifica di un atto formale che altrimenti, in caso di errore, dovremo poi impugnare davanti all'autorità giudiziaria straniera, seguendo le normative locali.
La norma in questione prevede anche le classiche protezioni in ambito privacy. Tra le altre cose (diritto a conoscere la provenienza dei dati, a chiederne la correzione o cancellazione, etc.), una volta ricevuta la comunicazione, è possibile chiedere alla Motorizzazione italiana quali dati sono stati comunicati al punto di contatto nazionale del Paese membro di infrazione, nonché la data della richiesta e l'autorità che l'ha effettuata.
Ambedue i moduli tipo ("lettera di informazione" e "modulo di risposta") sono allegati sia alla Direttiva (per tutti, riferimento generico) che al D.lgs.37/2014 (per gli stranieri che prendono multe in Italia).
MANCATO PAGAMENTO E CONSEGUENZE
Nè la direttiva nè la norma italiana entrano nel merito dei casi di mancato pagamento e delle azioni di riscossione delle multe fatte a stranieri; è vero che nella UE vige il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (decisione quadro 2005/214/GAI), ma ciò non basta a facilitare la riscossione transfrontaliera delle multe non pagate, disciplinata in modo diverso a seconda del Paese di infrazione. Non esistono procedure "fuori confine" uniformi ed ugualmente efficaci, ogni Paese fa come crede. Si va dai Paesi che "aspettano i debitori al varco", rifacendosi anche di penali se il trasgressore/debitore rientra nel loro territorio e viene "pizzicato", altri che cercano di riscuotere attraverso la giurisdizione civile, altri che addirittura spostano l'azione sul piano penale rendendo le minacce certamente più efficaci e concrete (si veda la Svizzera che anche se non fa parte dell'UE ha ottimi accordi di scambio dati con l'Italia e prevede l'arresto per alcune infrazioni). In molti casi le multe rimangono però impagate, catalogate come inesigibili.
Sul punto è la stessa direttiva che , nelle premesse, annuncia ulteriori misure europee in arrivo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Direttiva 2011/82/UE
- D.lgs.37/2014
LINK UTILI
- Sito della commissione europea con informazioni (anche sulle norme stradali nei Paesi UE): clicca qui
- Sito del Ministero dei trasporti dove, secondo quanto previsto dal D.lgs., dovrebbero esser presto pubblicate informazioni sull'argomento: clicca qui
di Rita Sabelli
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