Al fine di semplificare la verifica della regolarità contributiva delle aziende nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, il D.M 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4 del DL n. 34/2014 come convertito nella Legge n. 78/2014 stabilisce che, chiunque ne sia interessato, compresa l'impresa stessa, può verificare con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese del settore edile, nei confronti delle Casse Edili.
Nello specifico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 19 ottobre 2016 il Decreto del MLPS datato 23 febbraio 2016 che appone variazioni al sopracitato Decreto 30 gennaio 2015. Nel dettaglio: è stata prevista l'estensione della procedura di rilascio del DURC da parte delle Casse Edili per tutte le imprese che fanno riferimento al CCNL del settore edile sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ed infine sono state introdotte specifiche novità in caso di imprese in crisi.
VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DA PARTE DELLE CASSE EDILI
Attraverso il sistema DURC "on line" viene data la possibilità ai soggetti abilitati di verificare telematicamente accedendo in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese del settore edile, nei confronti delle Casse Edili.
In particolare, per quanto riguarda le imprese del settore edile, con le nuove disposizioni normative in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto 23 febbraio 2016, che modifica il predetto art. 2, comma 1 del Decreto 30 gennaio 2015, viene stabilito che è possibile effettuare una verifica della regolarità contributiva in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6 nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, delle Casse edili.
Pertanto, si può applicare la procedura di rilascio del DURC da parte delle Casse Edili non solo per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, ma anche per tutte le imprese che, anche se non sono inquadrate previdenzialmente nel settore edile, applicano comunque i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile sottoscritti dalle organizzazioni sindacali. comparativamente più rappresentative.
CASI DI PARTICOLARI DIFFICOLTA' AZIENDALI
Il Decreto 30 gennaio 2015, all'articolo 5 tratta le casistiche per le quali aziende soggette a procedure concorsuali possono comunque essere considerate contributivamente.
Infatti vengono applicate delle semplificazioni nei casi di aziende soggette:
Infatti, in questi casi specifici, il decreto prevede che la regolarità sussiste: in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio. La precedente normativa invece, contemplava esclusivamente il fallimento con esercizio provvisorio e la regolarità contributiva dipendeva dal fatto che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio risultassero essere stati insinuati nel passivo. Pertanto nella nuova versione della normativa, le imprese potranno considerarsi regolari per gli obblighi contributivi scaduti precedentemente alla data di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, indipendentemente dall'insinuazione allo stato passivo.
(Fonti: D.M 30 gennaio 2015, Decreto del MLPS datato 23 febbraio 2016, Gazzetta Ufficiale n. 125 del 19 ottobre 2016)
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2025
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