Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha, poi, rigettato l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto la convenzione a suo tempo stipulata tra la "Petina srl" ed il Comune di Badolato non precisava il termine entro il quale la parte lottizzante avrebbe dovuto assolvere l'obbligo di cessione delle aree, ma doveva pure considerarsi che tale obbligo avrebbe potuto essere fatto valere dal Comune, a termini dell'art. 2935 c.c., soltanto a decorrere dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione, che segnava il termine finale di eseguibilità "spontanea" delle opere in essa previste.
L' Ente ha dimostrato di aver interrotto il termine prescrizionale, avendo provato che, decorsi i dieci anni previsti dal piano di lottizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti (18 aprile 1995), ha formalmente chiesto ai ricorrenti il pagamento delle somme, che non sono mai state formalmente contestate dalle parti acquirenti.
Inoltre, il Comune di Badolato ha provato di aver notificato ai ricorrenti, comunicazioni con cui ha sempre richiesto le somme dovute dagli acquirenti, comunicazioni che hanno comportato "l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire di una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora".
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