Mercoledì 23 aprile 2014

Overbooking aerea. I diritti del passeggero

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Overbooking aerea. I diritti del passeggero
"Spiacente non abbiamo posti". E' la ferale notizia che un passeggero, munito di regolare biglietto e prenotazione confermata e in procinto di partire per le agognate vacanze pasquali, puo' sentirsi dire in uno degli aeroporti italiani o dell'Unione europea. Si chiamo overbooking (sovraprenotazione) ed e' un sistema che praticamente tutte le compagnie aeree adottano: vendono cioe' piu' biglietti di quanti siano i posti a disposizione. Saltano viaggio e nervi, percio' abbiamo voluto elencare le opzioni alle quali ha diritto il malcapitato turista.
In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:

  • Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
  • Assistenza, ovvero:
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
    • adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
    • trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
      (l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati).
  • Compensazione pecuniaria di:
    • euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
    • euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra 1.500 e 3.500 km;
    • euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.

Se al passeggero viene offerta la possibilita' di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia puo' ridurre queste compensazioni del 50%.
La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.
Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.
Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non e' tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perche' devono essere erogati dalla compagnia aerea che deve informare i passeggeri dei loro diritti.

di Primo Mastrantoni

Fonte: www.aduc.it
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