La difesa d'ufficio è garantita a ciascun soggetto, a prescindere dal suo reddito, che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo.
Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale, ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato salvo che sussistano i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre la difesa d'ufficio viene riconosciuta nei procedimenti penali mentre in quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.
Cos'è l'elenco degli avvocato abilitati al patrocinio a spese dello Stato?
L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti di
L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.
Cos'è il servizio di informazione e consulenza per l'accesso al gratuito patrocinio e alla difesa d'ufficio?
E' il servizio istituito con l'art. 20 della L. 134/2000 presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati.
Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:
A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.
Cosa succede se nella domanda di ammissione al patrocinio si dichiara il falso?
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.
Dichiarazione indennità chilometriche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatorialiLe prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Note spese indennità chilometriche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali. 2. Le prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Pertanto, nel caso di trasferta del volontario fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso, possono essergli riconosciuti:
1) RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI (cd. «a piè di lista») SENZA LIMITE. Ammesso il rimborso chilometrico, dietro specifica richiesta del volontario con dettaglio delle trasferte effettuate, km percorsi A/R e dell’automezzo utilizzato (tariffa ACI).
2) RIMBORSI SPESE NON DOCUMENTATI E AUTOCERTIFICATI, CON IL LIMITE DI 150 EURO MENSILI. Oltre all’autocertificazione del volontario è richiesta la delibera dell’organo di amministrazione dell’ente.
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