E' quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza del 22 maggio 2017, n. 2714, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato il provvedimento adottato dal Comune di Napoli.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal fatto che con apposito ricorso, LIVIA, impugna l'ordinanza n. XXXX del 2005 con cui il Comune di Napoli ha ordinato la demolizione di opere in alluminio e vetro che hanno consentito la chiusura di un balcone dell'appartamento della ricorrente (cd. veranda di dimensioni 3,50 x 1,30), sito in Napoli alla via xxxx.
I motivi di ricorso
La parte ricorrente censura:
I)- la carenza istruttoria e la violazione di legge trattandosi di intervento di natura manutentiva e pertinenziale, autorizzabile con D.I.A., che non tollererebbe l'applicazione della grave sanzione demolitoria;
II)- l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990;
III)- la carenza della motivazione per l'insufficiente enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto alla base del provvedimento;
IV)- la carenza di motivazione per l'omessa produzione dell'istruttoria richiamata nel provvedimento;
V)- l'eccesso di potere per non essersi considerata l'obiettiva conformità alla strumentazione urbanistica dell'opera;
VI)- la carenza motivazionale per non essersi evidenziate le prevalenti ragioni di interesse pubblico alla demolizione.
Il Comune di Napoli, costituito in giudizio, chiede motivatamente il rigetto del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania, Sezione di Napoli, con la citata sentenza n. 2714/2017 ha ritenuto i motivi non fondati ed ha rigettato il ricorso.
In via preliminare, afferma il TAR, va precisato che, per costante giurisprudenza (v. T.A.R. Napoli, sez. IV, 15/01/2015, n. 259 e, da essa richiamate, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06 luglio 2007, n. 6551; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 maggio 2008 , n. 4255; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 847), gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio di permesso di costruire. Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Corte di Cassazione penale, Sez. III, 10 gennaio 2008, n. 14329).
Né, precisa ancora il TAR, può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati per tale chiusura, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico.
In proposito il Collegio rileva che le strutture fissate in maniera stabile al pavimento, comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria. Ed invero in materia urbanistico - edilizia il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere appunto una superficie chiusa su un minimo di tre lati (cfr. Tar Campania, Napoli, IV, 24.5.2010, n. 8342; Tar Piemonte, 12.7.2005, n. 2824).
Inoltre a prescindere da tale rilievo, gli interventi in oggetto determinano la modifica dei prospetti.
Pertanto, la realizzazione di tali opere è qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza "l'inserimento di nuovi elementi ed impianti", ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 21.12.2007, n. 16493), con conseguente legittimità della sanzione demolitoria ingiunta.
Link alla sentenza
Ecco il link a: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza del 22 maggio 2017, n. 2714.
Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento).
Convenzione di affittanza agricola: modello personalizzabile
L’articolo 45 della Legge 203/1982, prevede che “sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente”.
Verbale di riunione del consiglio di amministrazione per la nomina dell’amministratore delegato
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati quando ciò è previsto dall'atto costitutivo o permesso dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può quindi delegare ad uno o più amministratori delegati il potere di prendere particolari decisioni in nome e per conto della società, contraendo obbligazioni ed esercitando diritti che producono effetti in capo a quest’ultima.
Il verbale proposto è generico ed adattabile a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione della S.r.l.. Il verbale è conforme alle norme del diritto societario, qualora la decisione sia presa con il metodo assembleare.
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