Il contribuente ha ora la possibilità di fruire di un significativo abbattimento delle sanzioni se aderisce alla determinazione del tributo operata, in via unilaterale, dall'amministrazione finanziaria. Se l'intento di potenziare l'azione di contrasto all'evasione è meritevole, l'intervento ha una connotazione ambigua: confonde esigenze operative con altre più contingenti, come il fare cassa. E rende sostanzialmente superflua l'osservanza di comportamenti fiscalmente virtuosi.
Con il decreto legge 112/2008, la cosiddetta "manovra estiva", e poi con il decreto legge 185/2008, il "decreto anti-crisi", sono state introdotte importanti novità nell'accertamento di imposte sui redditi (ma anche Irap e addizionali), Iva e di altre imposte indirette. Con forme e moduli diversi, si è prevista la generalizzata possibilità per il contribuente di fruire di un significativo abbattimento (a un ottavo ) delle sanzioni comminabili, attraverso l'adesione alla determinazione del tributo operata, in via unilaterale, dall'amministrazione finanziaria.
ACCERTAMENTO ADDIO
La "manovra estiva" ha introdotto l'adesione ai processi verbali di constatazione. Si tratta, in sostanza, della possibilità, offerta ai contribuenti sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche, di definire la loro posizione aderendo al contenuto del verbale di constatazione. Di definire così la loro posizione in una fase addirittura precedente all'accertamento. Condizione per fruire del beneficio dell'abbattimento delle sanzioni è l'adesione al contenuto integrale del processo verbale; cioè un atto dell'ufficio dell'Agenzia (o della Guardia di Finanza) che è tipicamente rivolto alla mera constatazione delle violazioni, ma non alla loro valutazione in ordine alla determinazione del debito di imposta, che è invece tipica della successiva attività di accertamento. Così facendo, in definitiva, il contribuente rinuncia alla tutela giudiziale e, soprattutto, al contraddittorio con l'amministrazione.
Con il successivo "decreto anti-crisi", la possibilità dell'adesione è stata estesa a tutti i moduli procedimentali dell'accertamento. L'intervento ha interessato, innanzitutto, l'accertamento con adesione, introducendo la possibilità per il contribuente che riceve un "invito a comparire" di prestare immediata adesione ai contenuti dell'invito, mediante un'apposita comunicazione. Inoltre, in sede di conversione, per armonizzare i nuovi istituti deflativi, è stata prevista la riduzione a un ottavo delle sanzioni applicabili anche per l'ipotesi dell'acquiescenza all'accertamento, ossia la rinuncia all'impugnazione. Tutte queste novità sono accomunate dal fine di deflazionare il contenzioso, di anticipare il momento dell'incasso per il Fisco, di fare risparmiare all'amministrazione finanziaria risorse umane ed economiche. Stando almeno alla relazione tecnica al decreto legge n. 185/2008, ciò dovrebbe poi consentire ulteriori accertamenti e, quindi, in prospettiva, maggiori entrate tributarie. (1)
Indubbiamente, i vantaggi per il contribuente che derivano dalle nuove forme di adesione sono significativi: abbattimento a un ottavo del minimo edittale delle sanzioni, quando nel caso di accertamento con adesione e acquiescenza ordinaria l'abbattimento è a un quarto (un terzo in caso di conciliazione giudiziale); possibilità di pagamento rateale senza dover prestare alcuna garanzia, altrimenti richiesta nell'accertamento con adesione; preclusione per l'ulteriore attività accertativa dell'amministrazione (entro precisi limiti) anche nei casi in cui non dovrebbe operare (accertamento condotto con gli studi di settore).
L'offerta, insomma, è allettante; viene però da domandare, a che prezzo.
IL "PREZZO" DELL'EVASIONE
Il tratto comune dei nuovi istituti è l'adesione del contribuente alla proposta unilaterale dell'amministrazione, indipendentemente da ogni valutazione relativa alla sua correttezza. Tant'è che il contribuente non può beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni se, potendo aderire alla proposta in una fase antecedente, non lo ha fatto: ad esempio, non può aderire all'invito al contraddittorio, se ha ricevuto un verbale e non vi ha aderito. Nella sua concezione originaria, invece, l'adesione del contribuente è stata pensata come un'adesione a una determinazione del tributo raggiunta in sede di accertamento a seguito di un contraddittorio, in base al convincimento che solo in questo modo l'amministrazione è in grado di accertarne la reale capacità contributiva; ciò soprattutto quando la pretesa è fondata su strumenti meramente presuntivi come, tra gli altri, gli studi di settore.
In particolare per questi strumenti, l'adesione "incondizionata" del contribuente realizza una interruzione della fase accertativa, che impedisce all'amministrazione di giungere a una determinazione precisa della imposta dovuta, come accade invece per la generalità dei contribuenti. Il modello ipotizzato dai nuovi strumenti di fatto contraddice la volontà di una determinazione dell'imponibile e dell'imposta misurata sulla reale capacità contributiva, a favore di un modello in cui ciò che importa è l'adesione intesa come non contestazione. E, soprattutto, pagamento immediato (anche nella forma rateale).
Se a questo si aggiungono le franchigie previste per la attività di accertamento, è possibile configurare una, quantomeno parziale, "rinuncia all'accertamento" da parte dell'amministrazione finanziaria, in grado di porre dei seri problemi in ordine al rispetto del principio di uguaglianza nell'attuazione del tributo. Non è superfluo ricordare che proprio in base alla valutazione della natura discriminatoria di una simile rinuncia all'accertamento, la Corte di giustizia ha ritenuto contrario al diritto comunitario il condono italiano Iva.
Nonostante i sicuri e meritevoli intendimenti di potenziare l'azione di contrasto all'evasione, interventi tali hanno una connotazione ambigua, confondendo esigenze operative con altre più contingenti, come il fare cassa. Da qui il sospetto che le novità celino, di fatto, una sorta di condono "diffuso" (nei diversi moduli procedimentali) e a "regime" (perché previsto in modo stabile). La riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo edittale significa una sanzione del 12,5 per cento che, sommata agli interessi, rappresenta il "prezzo" dell'evasione. È un prezzo con ogni evidenza contenuto, se si tiene conto del fatto che va altresì scontato del rischio, tradizionalmente basso, di essere scoperti e che potrà condurre i contribuenti a strategie ricavate dalla "teoria dei giochi" piuttosto che a comportamenti basati sulla lealtà fiscale. Probabilmente tutto questo non indurrà nessuno ad affiggere tesi sui portali delle Chiese; vero è che un condono a regime, depotenziando il rischio dell'evasione, è come la vendita delle indulgenze: rende sostanzialmente superflua, se non addirittura disincentiva, l'osservanza di comportamenti (fiscalmente) virtuosi.
di Andrea Carinci e Thomas Tassani
NOTE
(1) La relazione tecnica ha stimato che per circa 33mila accertamenti verrà evitata, a regime, la fase del contraddittorio e che tale risparmio di risorse potrà essere impiegato per 175mila nuovi accertamenti, con un gettito di cassa pari a 145,8 milioni di euro.
Corte di giustizia, grande sezione, sent. del 17/7/2008, causa C-132/06. Sul tema, Falsitta, "I condoni fiscali tra rotture di regole costituzionali e violazioni comunitarie", in Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Milano, 2008, 296 ss.; De Mita, "Un favore a chi ha frodato", in Il Sole 24 Ore, 28/7/2008.
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