Venerdì 17 giugno 2016

Premi, benefit e sostitutiva al 10%: tutti i chiarimenti nella circolare 28/E

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF
Premi, benefit e sostitutiva al 10%: tutti i chiarimenti nella circolare 28/E
Con la Circolare 28/E del 15 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustra l'agevolazione per i premi di produttività, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 50 mila euro.

Il documento si sofferma in particolare sull'esame delle nuove disposizioni in materia di benefit, rilevanti per la definizione dei piani di welfare aziendale la cui finalità è di rendere disponibile per i dipendenti un paniere di "utilità", cioè di erogazioni o prestazioni, tra le quali gli stessi lavoratori possono scegliere quelle più rispondenti alle rispettive esigenze.

Produttività agevolata a tassazione soft - La tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili, introdotta con la legge di Stabilità 2016, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, parametri questi misurabili e verificabili con criteri specifici stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

I soggetti interessati - Per quanto riguarda il datore di lavoro l'agevolazione è riservata al settore privato; una vasta platea di soggetti che comprende le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni. Sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma.

Per i lavoratori dipendenti vale il limite dei 50mila euro - L'agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50mila euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito.

Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate.

Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate.

Tax free per beni e servizi del "welfare aziendale" - La legge di stabilità 2016 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest'ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto "welfare aziendale". Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Per questo, l'eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel "welfare aziendale", facoltà prevista anch'essa dalla nuova normativa, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all'imposta sostitutiva del 10%.

Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l'educazione, l'istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti.

Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

Benefit erogato in forma di voucher - La legge di Stabilità 2016 ha anche previsto la possibilità di erogare i benefit da parte del datore di lavoro tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale. Si tratta dei voucher, la cui introduzione apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.

Come si applica l'agevolazione - Il regime agevolato presuppone la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite reddituale di 50mila euro del lavoratore alle sue dipendenze. Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell'anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50mila euro o se nell'anno di corresponsione degli emolumenti ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l'eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l'imposta sostitutiva.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Plafond mobile IVA 2025 protocollo doganale

    Plafond mobile IVA 2025 protocollo doganale

    Foglio in Excel per la gestione del plafond mobile IVA.
    Il foglio di lavoro è stato progettato sulla base dell'esempio del protocollo procedurale sul plafond iva ad uso dei verificatori doganali.

    Il file è utilizzabile in “scrittura” fino ad 15 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato tale periodo.

    Sarà disponibile a breve anche una versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025

    Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025

    Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS