Venerdì 30 gennaio 2015

Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i controlli

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF
Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i controlli
La legge Fornero (Legge n. 92/2012) aveva fissato al 31 dicembre 2014 il primo termine biennale per il controllo dei casi di "mono committenza", per fare emergere le cosiddette "false partite IVA", ossia quei contratti di collaborazione esterna che nascondono nella realtà un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Dal 1° gennaio 2015 partiranno quindi i controlli degli ispettori del lavoro.

La Legge n. 92/2012 prevede che il rapporto di lavoro autonomo si presume in realtà di natura subordinata qualora si riscontrino almeno 2 delle seguenti 3 condizioni:

  1. se la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva maggiore di 8 mesi all'anno, per due anni consecutivi (pari a 241 giorni, anche non continuativi);
  2. se il corrispettivo percepito con la collaborazione (anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi) sia stato superiore all'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore, nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
  3. se il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro (anche se non a uso esclusivo) presso una delle sedi del committente.

Qualora gli ispettori del lavoro dovessero riscontrare almeno due delle tre precedenti condizioni, potranno ascrivere la collaborazione a partita Iva nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative, senza compiere ulteriori accertamenti.

Il committente/datore di lavoro potrà sempre provare il contrario, ma qualora non fosse in grado di dimostrare l'esistenza di una collaborazione a progetto, il rapporto di lavoro verrà riqualificato come subordinato a tempo indeterminato, fin dal giorno della sua costituzione.

La stessa legge prevede però alcune eccezioni, per le quali non scatta mai la presunzione:

  • quando il lavoratore deve possedere competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche (la circolare 32/2012 del Ministero del Lavoro fornisce alcuni esempi);
  • quando il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (19.395 euro per il 2014, per il 2015 il limite è ancora da definire);
  • quando la collaborazione viene svolta nell'ambito di una attività iscritta a un Ordine professionale o derivante dall'iscrizione in Albi o elenchi.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • ACCESSO DELEGATI (Cassetto Fiscale - Fatture e Corrispettivi)

    ACCESSO DELEGATI (Cassetto Fiscale - Fatture e Corrispettivi)

    Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, al Cassetto Fiscale e al sito Fatture e Corrispettivi in qualità di soggetti delegati dal cliente.

    Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.

    N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)

    ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)

    Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.

    Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.

    N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Opposizione ad istanza di assegnazione dell'immobile allo Stato

    E’ riconosciuta la facoltà di chiedere l’assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato solo se si procede per entrate tributarie. I crediti fiscali vantati da Agenzia Riscossione rappresentano l’unico parametro per la determinazione del prezzo di assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato ai sensi del comma 1 dell’art. 85 D.P.R. n. 602/1973, in quanto non è possibile che con il meccanismo dell’assegnazione in sede di esecuzione fiscale vengano soddisfatti eventuali altri crediti ivi azionati. Si propone, a beneficio dei cortesi lettori, una traccia di opposizione che, sviluppata in cinque cartelle, riprende alcune delle motivazioni che eccepiscono l’illegittimità del procedimento di assegnazione dell’immobile allo Stato a causa di partite erariali e diverse da quelle erariali non onorate.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS