Ebbene. Nei Comuni le cui delibere risultano pubblicate oggi sul sito del Ministero la prima rata TASI dev'essere pagata entro il 16 Ottobre 2014. Sono esclusi, ovviamente, quelli le cui delibere risultavano già pubblicate al 31/5/2014, per i quali la prima rata è già scaduta a Giugno.
Ma quali sono i Comuni dove la prima rata TASI scade il 16/10/2014? Tra i capoluoghi di Regione abbiamo rilevato Campobasso, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Trieste. Per tutti il riferimento e', oltre all'ufficio tributi del proprio comune, il sito del Ministero dell'Economia, dove viene indicata la data di pubblicazione delle delibere.
Si ricorda che l'acconto TASI si calcola applicando l'aliquota deliberata sull'imponibile utilizzato per l'Imu (valore catastale moltiplicato per alcuni coefficienti di rivalutazione) e poi sottraendo le detrazioni eventualmente previste in delibera. Il risultato va diviso a metà e pagato con le modalità decise dal comune (sempre possibile pagare con bollettino postale o modello F24, facoltativo il pagamento telematico). La delibera deve anche precisare quanta parte della TASI spetta all'occupante dell'immobile diverso dal proprietario (per esempio l'inquilino di un contratto di affitto), variabile tra il 10 e il 30% del dovuto.
La seconda rata dovrà poi essere pagata entro il 16/12/2014.
Si ricorda anche che la "prima casa", intesa come casa di abitazione, è esente dall'IMU ma non dalla TASI; anzi in molti casi sono proprio le "prime case" quelle colpite da questa tassa che di fatto va a sostituire, e quasi eguaglia, la "vecchia" IMU.
Non arrivano bollettini o F24 precompilati a casa; il calcolo lo deve fare il contribuente, con l'aiuto di un CAF o utilizzando i software che molti Comuni hanno messo a disposizione sui propri siti.
E se la delibera Comunale non risultasse ancora pubblicata?
Si ricorda che per legge (2), nei Comuni le cui delibere NON risultassero pubblicate entro oggi la TASI si pagherà tutta entro il 16/12/2014 in rata unica, con applicazione dell'aliquota base di legge dell'1 per mille nel rispetto del tetto (Tasi più Imu non devono superare l'Imu massima statale fissata per il 2013 per ciascuna categoria di immobile). L'eventuale occupante dell'immobile diverso dal proprietario (inquilino) contribuisce al pagamento della TASI per il 10%. Il resto lo paga il proprietario.
Ricordiamo ancora che la fonte di informazione per tutti è il sito del Ministero dell'economia, nonché ovviamente l'ufficio tributi del proprio comune.
(1) Nostro precedente articolo sull'argomento (dell'11/6/2014)
(2) Dl 66/2014 convertito nella Legge 89/2014 art.4 comma 12quater
di Rita Sabelli
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