Lunedì 16 giugno 2014

Proroga per i versamenti di UNICO, ma solo per i contribuenti assoggettati agli studi di settore

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF
Proroga per i versamenti di UNICO, ma solo per i contribuenti assoggettati agli studi di settore
Con un comunicato stampa di sabato 14 giugno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato che il Presidente del Consiglio ha firmato un decreto che prevede la proroga dei termini per effettuare i pagamenti derivanti da UNICO 2014 per i soggetti che (anche indirettamente) esercitano attività economiche interessate agli studi di settore.
Le nuove date dovrebbero essere le seguenti:

  • fino al 7 luglio 2014 senza maggiorazione;
  • dall'8 luglio al 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%.

La proroga riguarda i versamenti di IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP e IVA per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio (5.164.569 euro annui).
La proroga non si applica a tutte le persone fisiche, ma soltanto a quelle assoggettate a studi di settore anche se indirettamente (tramite partecipazioni a società o associazioni fiscalmente "trasparenti"); è il caso, per esempio, di una persona fisica (anche senza partita IVA) che risulti socia di una s.n.c. assoggettata agli studi di settore.
Rientrano nella proroga i soggetti per i quali operano:

  • cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione);
  • cause di inapplicabilità degli studi stessi.

La proroga si applica anche ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i cosiddetti "minimi").

La proroga si estende anche agli altri versamenti collegati alla scadenza delle imposte dirette come, per esempio:

  • ai versamenti delle persone fisiche che hanno optato per il regime della cedolare secca e dei titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero che devono versare l'IVIE;
  • al versamento del diritto annuale per l'iscrizione nel Registro Imprese; ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
  • al versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate dell'INPS.

In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).

In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:

  • al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  • alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 7 luglio 2014, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata entro il 16 luglio 2014, se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2014.

Attenzione. Non è prevista alcuna proroga per i versamenti dell'IMU (ed eventualmente TASI): la scadenza resta fissata a lunedì 16 giugno 2014.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS