Martedì 3 giugno 2014

Prorogate per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori

a cura di: Studio Valter Franco
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Prorogate per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori

Comunicato stampa Agenzia Entrate del 30 maggio 2014.

CREDITO DI IMPOSTA PER IL SSN
le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2014 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793";

DEDUZIONI FORFETARIE TITOLARE O SOCI
per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2013, nelle seguenti misure:

  • 56,00 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
  • 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
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    a cura di: Studio Valter Franco
  • Deduzioni forfetarie autotrasporto titolare/soci

    Ai sensi dell’articolo 66 comma 5 del D.P.R. 917/1986 agli autotrasportatori spettano delle deduzioni forfetarie di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (o dai soci di società di persone); la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 652, L. 208/2015) ha previsto, dal 2016, un importo fisso di deduzione per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa ed uno ridotto al 35% di detto importo fisso per quelli effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (tali importi vengono annualmente aggiornati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

    a cura di: Studio Valter Franco
  • Calcolo deduzione IRPEF/IRES per IRAP pagata sul costo del lavoro e oneri finanziari: versione Cloud

    Calcolo deduzione IRPEF/IRES per IRAP pagata sul costo del lavoro e oneri finanziari: versione Cloud

    Il programma consente di determinare l’importo deducibile dal reddito, ai fini Ires o Irpef, relativo all’Irap pagata nel periodo d’imposta selezionato. Vengono determinate sia la deduzione per l’Irap relativa al costo del lavoro che la deduzione forfetaria del 10% in presenza di sostenimento di oneri finanziari (se superiori ai proventi finanziari).

    a cura di: AteneoWeb Cloud

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