Giovedì 2 marzo 2017

Prosecuzione DIS-COLL

a cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
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Prosecuzione DIS-COLL

Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Per effetto del differimento del DDL Milleproroghe è stata definita la
prosecuzione fino al 30 giugno 2017 della DIS- COLL ovvero l'indennità di
disoccupazione riconosciuta ai lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel
limite di 19.2 milioni di euro per il 2017.

La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, con
esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti alla gestione
separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione nel periodo oggetto di tutela. Per
accedere alla DIS-COLL occorre il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  1. stato di disoccupazione;
  2. siano accreditati almeno tre mesi di contribuzione nel periodo

intercorrente tra il primo gennaio dell'anno precedente l'evento di
cessazione dal lavoro ed il predetto evento.

L'indennità è corrisposta per un numero di mesi non superiore a 6 e pari
alla metà dei mesi di contribuzione. L'indennità è pari al 75% dell'importo
del compenso del collaboratore, ma comunque non superiore a 1300 euro
mensili. La domanda deve essere presentata in via telematica all'INPS entro
68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.



AUTORE:

Dott.ssa Giorgia Signaroldi

Consulente del lavoro
Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Nata nel 1971 ho conseguito la laurea in Economia Politica all’Università commerciale Luigi Bocconi nel 1995. Dopo aver frequentato un Master in Gestione e Organizzazione del personale, ho lavorato...
nell’Ufficio del Personale presso la sede milanese di una delle più importanti multinazionali leader nel settore dell'elettronica e della tecnologia digitale a livello mondiale., con la funzione di Responsabile della selezione e della formazione delle Risorse Umane. Ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro e la relativa iscrizione all'albo dei Consulenti del Lavoro di Piacenza nel 2003 (n. 195 del 25/09/2003). Sono titolare di uno Studio si consulenza del lavoro che si occupa di Amministrazione, Selezione Formazione e sviluppo delle Risorse Umane. Opero concretamente nell’ambito dell’intermediazione del personale, poiché sono delegata dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro a svolgere attività di intermediazione del lavoro, ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale (n° delega pc00952fl).
Grazie a tale delega, ho fondato, con altri Consulenti del Lavoro delegati di Piacenza e provincia, C.L.Ass., Consulenti del Lavoro Associati per l’intermediazione, un’associazione di Consulenti del Lavoro specializzata in ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Dichiarazione indennità chilometriche

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatorialiLe prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Note spese indennità chilometriche

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali. 2. Le prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. 

    Pertanto, nel caso di trasferta del volontario fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso, possono essergli riconosciuti: 
    1) RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI (cd. «a piè di lista») SENZA LIMITE. Ammesso il rimborso chilometrico, dietro specifica richiesta del volontario con dettaglio delle trasferte effettuate, km percorsi A/R e dell’automezzo utilizzato (tariffa ACI). 
    2) RIMBORSI SPESE NON DOCUMENTATI E AUTOCERTIFICATI, CON IL LIMITE DI 150 EURO MENSILI. Oltre all’autocertificazione del volontario è richiesta la delibera dell’organo di amministrazione dell’ente.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Verbale di assemblea ordinaria di associazione di promozione sociale per adeguamento norme CTS

    Modifiche statutarie con quorum “alleggerito” con il ricorso all’assemblea ordinraia fino al 31 dicembre 2023 per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). La novità per il mondo del terzo settore , è contenuta  nella legge n. 14/2023 (pubblicata su Gu n. 49 del 27.02.2023) di conversione del DL Milleproroghe n. 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. che consente di poter beneficiare delle maggioranze semplificate dell'assemblea ordinaria per adeguare gli statuti alle disposizioni obbligatorie del Dlgs 117/2017 (il Codice del terzo settore).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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