L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione | Fattispecie | Norma IVA | Per importi > € 77,47 |
Imponibili | Aliquota zero | Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggetto a bollo | |
Esenti | Art. 10 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni e servizi internazionali | Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Cessioni intraUE | Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8 lett. c) DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Escluse per mancanza del presupposto territoriale | Servizi estero | Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Split payment | Art. 17-ter DPR 633/72 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Art. 46 D.L. 331/1993 | Non soggetto a bollo | |
Fuori campo IVA | Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime minimi | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime forfettario | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Compenso occasionale | Imposta di bollo € 2,00 |
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)
La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.
Credito imposta ricerca e sviluppo 2024
Software, in MS Excel, per determinare in modo agevole la misura del credito d’imposta relativo alle spese in "Ricerca e Sviluppo" sostenute nell’anno 2024.
Note tecniche:
Questa versione è sviluppata in MSExcel (XLS) ed è utilizzabile in "scrittura" fino ad un anno dalla data di acquisto ed in sola "lettura" superato l’anno di acquisto. Le Istruzioni sono disponibili nella sezione "Documenti aggregati" qui in calce.
Sarà a breve aggiornata anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
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