Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in coda ai modelli di dichiarazione dei redditi, è comparso un file denominato "obbligo di riservatezza", file che era presente anche nei modelli relativi all'anno precedente, ma per Unico 2016 cliccando su tale file si apriva e si apre ad oggi l'allegato 1 relativo alle caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli. Ciò considerato le disposizioni dell'obbligo di riservatezza rappresentano almeno per il sottoscritto una novità dei Redditi 2017 anche se le stesse risulterebbero note alle case di software già per Unico 2016 (vedi infra).
Il file in questione disciplina il trattamento della Scheda(1) relativa alle scelte dell' 8-5-2 per mille, scheda introdotta nel modello Unico 2016, mentre per gli anni precedenti e sino al modello della dichiarazione Unico 2015 PF (relativa al 2014) le scelte per l'8-5-2 per mille erano contenute all'interno della dichiarazione e non in scheda separata.
Novità: il punto 7 dell'obbligo di riservatezza prevede che successivamente alla trasmissione in via telematica le schede ed i dati (8-5-2 per mille) sono conservati dagli UST(2)- senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse. Trascorso tale termine i dati devono essere distrutti.
Novità: il punto 6 dell'obbligo di riservatezza prevede che la lettura della Scheda e la trasmissione dei dati sono consentite solo a persone designate quali incaricati del trattamento (si veda quanto di seguito indicato circa gli incaricati) ai quali è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati. Ai fini delle attività di cui ai punti 7 e 6 le schede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l'ordinaria attività dell'UST, con modalità da impedire l'accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.
Se ho quindi correttamente inteso il contenuto dell'obbligo di riservatezza nel 2017 trasmetterò la dichiarazione Redditi 2017 (relativa al 2016) dei miei assistiti, conserverò i dati della Scheda sino al 31 dicembre 2019 ed inizierò il 2020 eliminando:
La casa di software che mi fornisce i pacchetti applicativi dovrà quindi già da ora mettere in conto che a capodanno 2020 dovrà essere possibile eliminare i soli dati relativi alla Scheda, mentre dovrò continuare ad avere a disposizione i dati della dichiarazioni Redditi 2017 per eventualmente operare con il "ravvedimento lungo". In effetti la casa di software aveva già tenuto conto delle disposizioni in argomento in occasione di Unico 2016 e la soluzione adottata è quella di archiviare separatamente nel programma di archiviazione documentale dello studio la dichiarazione dei redditi e la scheda. Poiché il tutto sarebbe già in vigore da Unico 2016 i dati della relativa scheda dovrebbero essere cancellati dal sistema a capodanno 2019 e a tale data dovrei procedere alla distruzione delle schede cartacee in archivio.
Per il resto le disposizioni contenute in tale file riprendono quanto indicato nel paragrafo 5 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009, nel quale, al punto 5.5., viene sottolineato che gli utenti hanno l'obbligo di adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche previste dal Codice(3) al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Le disposizioni in materia di osservanza sulle disposizioni in materia di trattamento di dati personali sono inoltre contenute:
L'Agenzia delle Entrate può inoltre disporre controlli sull'osservanza delle norme del Codice da parte degli UST (nella provincia di Cuneo ho notizia di un solo controllo effettuato qualche anno fa).
L'obbligo di riservatezza rammenta che gli UST si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f del Codice.
Le avvertenze sulla privacy riportate nel modello Redditi 2017 testualmente riportano quanto segue.
I dati definiti SENSIBILI nelle istruzioni alla dichiarazione Redditi 2017 PF
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag-gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 del-la legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.
In aggiunta a quanto sopra si rammenta che in materia di Antiriciclaggio è necessario designare per iscritto gli incaricati dell'identificazione del cliente, i quali debbono forzatamente consultare i documenti di identità dei Clienti che si reputa - ed è mia opinione personale - che non costituiscano in alcun modo dato sensibile, pur evidenziando che la sentenza della Cassazione Civile sez. 2 n. 13663 del 19/04/2016 pubblicata il 05 luglio 2016 conferma che l'immagine di una persona costituisce dato personale(21).
Note:
1. Di seguito "Scheda"
2. UST - Utenti dei servizi telematici
3. Per Codice si intende il D.lgs. 196/2003 comunemente "Codice Privacy"
4. disciplinata dal provvedimento AE del 10.6.2009
5. cfr. articolo 4 c. 1 lettera d) del Codice
6. cfr. articolo13 del Codice
7. art. 23-26 del Codice
8. art. 33 del Codice
9. cfr. art. 29 del Codice
10. cfr. art. 30 del Codice
11. cfr. punto 9 all. B al Codice
12. cfr. putno 21- 22 all. B al Codice
13. cfr. punto 27-28 all. B al Codice
14. cfr. punto 29 all. B al Codice
15. cfr. punti 1 e 2 allegato B al Codice
16. cfr. punto 15 all. B al Codice
17. cfr. punto 20 all. B al Codice
18. cfr. punto 17 all. B al Codice
19. almeno settimanale - cfr. punto 18 all. B al Codice
20. cfr. punto 23 all. B al Codice
21. cfr. Corte di Cassazione sez. II-2 settembre 2015 n. 17440 (l'immagine costituisce dato personale essendo dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà).
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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