Dal prossimo 12 ottobre scatta il meccanismo del reverse charge nell'ambito dei rapporti di subappalto nel settore edilizio.
Come noto, l'articolo 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha aggiunto all'articolo 17 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, il seguente comma sesto: "Le disposizioni di cui al comma precedente (relativo appunto al meccanismo del reverse charge) si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
La ratio della norma è quella di contrastare specifici fenomeni evasivi che si manifestano in edilizia, settore in cui non di rado avviene che il subappaltatore non versi l'Iva addebitata all'appaltatore.
La nuova disposizione, pertanto, estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell'inversione contabile, rendendo cioè l'appaltatore debitore dell'imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato.
Da ciò consegue che le prestazioni rese dal subappaltatore verranno fatturate senza addebito d'imposta, mentre l'appaltatore avrà cura di integrare tali fatture con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, annotando poi le stesse sia nel registro delle fatture di cui all'articolo 23, sia nel registro degli acquisti, di cui all'articolo 25 del Dpr n. 633 del 1972.
Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche agli eventuali ulteriori rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore, tutt'altro che infrequenti nella prassi edilizia, e riguarderà non solo i contratti di subappalto stipulati per l'esecuzione degli interventi edilizi, ma anche quelli conclusi per la messa a disposizione del personale che esegue tali lavori.
Il comma 6 dell'articolo 35, peraltro, prevedeva che l'efficacia della disposizione fosse subordinata all'autorizzazione, in deroga alla sesta direttiva (77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977), da parte dei competenti organismi comunitari; la norma, pertanto, si sarebbe dovuta applicare solo alle prestazioni effettuate successivamente alla data del "nullaosta" europeo.
Questa autorizzazione, però, non è più necessaria dopo l'inserimento di una nuova lettera c) al paragrafo 2 dell'articolo 21 della citata sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d'affari. Tale novità normativa è stata introdotta dall'articolo 1, punto 7), della direttiva 2006/69/Ce, del 24 luglio 2006, entrata in vigore il 13 agosto 2006.
Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 21 della sesta direttiva, gli Stati membri hanno la possibilità di designare come debitore il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare ("servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari" nonché "la messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività…" citate), in deroga alle disposizioni concernenti la soggettività d'imposta.
Pertanto, poiché la disposizione dell'articolo 35, comma 5, del decreto legge n. 223/06 è diventata applicabile automaticamente, i soggetti Iva interessati dallo speciale meccanismo del reverse charge sono tenuti ad applicarlo alle operazioni effettuate a partire dal 12 ottobre 2006, secondo i termini previsti in via generale dall'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Si ricorda che, per individuare il momento di effettuazione dell'operazione, trattandosi di prestazioni di servizi, si applicherà il disposto di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, Dpr n. 633/72, in base al quale l'operazione si considera effettuata, in genere, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il caso di precedente (rispetto al pagamento) fatturazione della prestazione; in ogni caso, non ha alcuna rilevanza, per le prestazioni di servizi, il momento di stipula del relativo contratto o quello di ultimazione della prestazione.
Nicola Fasano
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