Venerdì 27 gennaio 2012

RICORSO PER EQUA RIPARAZIONE (LEGGE PINTO)

a cura di: Studio Solignani
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RICORSO PER EQUA RIPARAZIONE (LEGGE PINTO)

Che cos'è

Chi è stato coinvolto in un processo - civile, penale, amministrativo, pensionistico, militare, etc. o, a certe condizioni, tributario - per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89, meglio conosciuta come "legge Pinto", una equa riparazione, che consiste solitamente in 1000-2000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo.
L'ammontare effettivo del risarcimento concesso dipende dalla materia del procedimento e dalla sede territoriale della Corte: di solito vengono liquidati risarcimenti più alti per questioni in materia di famiglia o status della persona, per procedimenti penali o pensionistici, nei quali casi di solito si raggiungono anche i 2000€/anno, meno per altre questioni; inoltre le corti d'appello che si trovano al Nord sono, solitamente, più di manica larga rispetto a quelle del meridione, parallelamente alla differenza del costo della vita, almeno tendenzialmente.

La durata ragionevole del processo è considerata, generalmente, di 4 anni per il primo grado, di due per il secondo, di uno per la cassazione. Il risarcimento può essere chiesto anche se il giudizio è terminato con una transazione (Cass. 8716/06, Cass. 11.03.05 n. 5398). Il risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d'Appello territorialmente competente, individuata in base a questa tabella, ovvero, per i processi dei giudici speciali, secondo i criteri ordinari, e deve essere deciso dalla corte entro 4 mesi dal deposito.
Il risarcimento può essere chiesto anche a processo ancora pendente. In questo caso verrà fatta una prima liquidazione e, se il processo poi non terminerà entro un tempo ragionevole, potrà presentarsi un secondo ricorso per l'ulteriore "segmento" temporale di irragionevole durata, che darà luogo ad una seconda ed ulteriore liquidazione.

Consigli
Non ci sono particolari consigli da dare, solitamente conviene sempre presentare il ricorso per equa riparazione, sia per motivi personali, cioè essere risarciti del danno subito, sia per cercare di dare una smossa al sistema giudiziario attuale, che è eccessivamente inefficiente e tiene frenato tutto il nostro povero Paese. I consigli sono quindi solo quelli generali di valutare bene il rapporto costi - benefici in relazione alle spese (nel sistema tariffario da noi proposto è molto facile farlo visto che non ci sono costi).
L'unica cosa da tenere bene presente è che il ricorso per equa va presentato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo (se non in corso di giudizio). Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal potere di proporre il relativo ricorso. Quindi è una decisione che è meglio prendere appena termina il processo.

Documenti necessari
L'unico documento strettamente necessario è: se il procedimento è già terminato, copia della sentenza, eventualmente con attestazione del passaggio in giudicato oppure, se il procedimento è invece ancora pendente, il certificato di pendenza della lite nel civile e gli esiti di una istanza ex art. 335 cod. proc. pen. per il penale. Questi documenti, uno in alternativa all'altro, servono alla Corte d'Appello per verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini corretti, cioè sia tempestivo. Sebbene non siano strettamente necessari, solitamente noi alleghiamo anche al ricorso i documenti seguenti al fine di velocizzare il tutto:

  • copia degli atti introduttivi del procedimento "presupposto" (citazione o ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, etc.);
  • l'intero processo verbale del procedimento "presupposto", cioè i verbali di causa di tutte le udienze;
  • se contiene una buona ricostruzione dello svolgimento del processo di primo grado: una comparsa conclusionale

I documenti non serve sia bollati, sono sufficienti copie semplici (fotocopie).

Costi
Per quanto riguarda i costi, il sistema tariffario che solitamente consigliamo è quello del patto di quota lite, anche "secco", cioè senza versamento unico iniziale, così il cliente non spende nulla e si divide con il professionista il ricavato finale. Chi lo preferisce, comunque, può chiedere anche il forfettone. Chi ha diritto al gratuito patrocinio, può chiederlo ed ottenerlo anche per i ricorsi per equa riparazione. Per quanto riguarda le forme di tutela giudiziaria, non abbiamo ad oggi esperienza specifica sul punto ma, a nostro giudizio, la copertura dovrebbe essere concessa trattandosi di una azione risarcitoria, che solitamente ricade all'interno della garanzia. Il procedimento non è soggetto a contributo unificato.

Fonte: http://blog.solignani.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Tiziano Solignani

Avv. Tiziano Solignani

Avvocato cassazionista.
Studio Solignani
Avvocato, blogger e scrittore. Ha pubblicato il libro 'Guida alla separazione e al divorzio', disponibile su http://fenice.solignani.it.
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