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Lunedì 24 aprile 2017

Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale

L'Agenzia Entrate con il provvedimento n. 59279 del 28 marzo 2017 ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione del modello TR per la richiesta a rimborso o in compensazione del credito IVA trimestrale.

È stata stabilita la possibilità, già introdotta con la Dichiarazione IVA relativa al 2016, di avvalersi del Modello senza l'apposizione del visto di conformità per importi fino a 30.000 euro (la soglia prima era fissata a 15.000 euro).
È possibile chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando l'importo è superiore a 2.528,28 euro e se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
  • il rimborso è richiesto da soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
  • il rimborso è richiesto da soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni esenti articolo 10 effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità o relative a beni destinati a essere esportati fuori dalla Comunità stessa.

Il modello relativo al I trimestre del 2017 dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2017.

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    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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