In tema di risarcimento danni derivante per lesioni subite a seguito di sinistro stradale qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, 3° comma, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione (quinquennale) prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 2 agosto 2016, n. 16037, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso dalla Corte d'appello di Bologna.
La pronuncia traeva origine dal FATTO che con atto di citazione notificato il 18 giugno 2001 EFFE EMME convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna ESSE e la ACCA S.p.A., rispettivamente proprietario conducente ed assicuratrice dell'autovettura a bordo della quale era trasportato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati in data 4 aprile 1999 a seguito della fuoriuscita di strada e del ribaltamento del veicolo. La compagnia assicuratrice, eccepiva la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno e contestava l'entità della pretesa risarcitoria.
Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettò la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite. Proposto appello dal EFFE EMME, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 3 gennaio 2012, ha confermato la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Contro la decisione EFFE EMME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale corrispondente al fatto-reato. Sostiene il ricorrente che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto un fatto integrante il reato di lesioni personali colpose.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 16037/2016 ha ritenuto che il motivo è fondato.
La Suprema Corte, in primis, chiarisce che la giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27337 del 2008, è ormai consolidata nel ritenere che «qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, 3 0 comma, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi».
Tra i mezzi di prova utilizzabili dal giudice civile in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli vi sono le presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c. Tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito (Cass. n. 11270 del 2014).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, nella fattispecie in esame, la compagnia assicuratrice, a fronte della circostanza non contestata che il EFFE EMME, trasportato sull'autovettura dell'assicurato ESSE, ebbe a riportare lesioni personali a seguito della fuoriuscita di strada del mezzo, avrebbe dovuto superare la presunzione di colpa gravante sul conducente proprietario del veicolo, prevista dall'art. 2054 c.c., dimostrando che l'incidente era dipeso da circostanze non riconducibili alla responsabilità del EFFE EMME.
Erroneamente, pertanto, la corte territoriale ha fatto ricadere sul trasportato danneggiato la mancanza di prova in concreto di come si fosse verificato l'incidente (sulle cui modalità l'attore aveva peraltro articolato prova orale. In conclusione, sostiene la Corte di Cassazione, «dovendosi configurare, con il criterio civile della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., la sussistenza di una fattispecie integrante il reato di lesioni colpose, nella specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, terzo comma, c.c.».
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: check list e liberatoria
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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