L'attestato di prestazione energetica, in sigla APE, e' un documento obbligatorio, descrive le caratteristiche energetiche di un immobile. Il documento, redatto al momento della progettazione e realizzazione dell'edificio, costituisce uno strumento di informazione per l'acquirente all'atto dell'acquisto dell'immobile o della stipula del contratto di locazione, serve per monitorare e migliorare le caratteristiche energetiche dell'immobile in questione.
Obbligatorio dal 1 Luglio 2009, l'APE e' stato di recente oggetto di importanti modifiche, con l'entrata in vigore del Decreto "Destinazione Italia" del 23 dicembre 2013.
La mancata allegazione dell'Ape non e' piu' causa di nullita' del contratto: il nuovo DL "Destinazione Italia" ha abrogato la norma che aveva disposto la sanzione della nullita' dell'atto di trasferimento di proprieta' - a titolo oneroso o gratuito - di beni immobili e dei nuovi contratti di locazione, in mancanza di consegna dell'attestazione di prestazione energetica.
Il decreto legge Destinazione Italia ha introdotto una disposizione che sostituisce quella introdotta lo scorso giugno; queste le novita' introdotte:
Nei contratti di compravendita, trasferimento a titolo oneroso e locazioni di edifici o singole unita' immobiliari, bisogna dunque inserire una clausola apposita dove l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l'attestato di certificazione energetica.
E' quindi in vigore l'obbligo di allegare l‘APE al contratto, tranne per i contratti d'affitto di singole unita' immobiliari, in questi casi e' sufficiente che all'interno del contratto il conduttore specifichi di aver ricevuto tutta la documentazione.
Controlli e disamine di eventuali contestazioni sulle violazioni saranno svolti dalla Guardia di Finanza o dall'agenzia delle Entrate, all'atto della registrazione.
Il nuovo DL "Destinazione Italia" rassicura acquirenti, venditori, locatori, inquilini e principalmente notai e agenti immobiliari, in quanto la nullita' aveva di fatto bloccato o messo a rischio la validita' di numerosi contratti immobiliari.
Contratti gia' dichiarati nulli: viene introdotta una sorta di sanatoria; su richiesta di almeno una delle parti o di un suo "avente causa" , per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Dl Destinazione Italia, non si applica la nullita' bensi' la sanzione amministrativa. Nel caso in cui la nullita' non sia gia' passata in giudicato, infatti una delle due parti in causa ( acquirente o conduttore) puo' chiedere che questa sia sostituita con l'applicazione delle nuove sanzioni.
Fonte: Cinzia De Stefanis - Contratti salvi se manca l'Ape - Italia Oggi 27.01.2014
Check-list imposta sul valore aggiunto e Terzo settore
Conto alla rovescia gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati. Dal 1° gennaio 2025 dovranno aprire la partita Iva.
L’attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
Ricorso avverso avviso di accertamento costi per prestazioni di servizi oggettivamente inesistenti
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per prestazioni di servizi ritenute oggettivamente inesistenti, si pone il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività delle operazioni anche attraverso la produzione di:
documentazione idonea a provare l’effettività della prestazione di servizi oggetto del rilevo;
elementi probatori cartolari tesi a contrastare gli elementi indiziari verbalizzati dai verificatori.
È stato ipotizzato che l’avviso di accertamento derivi da attività istruttoria eseguita dalla Guardia di Finanza.
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