La convenzione contro le doppie imposizioni
Uno degli aspetti più rilevanti della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e San Marino e che, come detto, ha creato le premesse per la fuoriuscita dalla black list, è correlato alla disciplina dello scambio di informazioni che è stata adeguata agli standard internazionali. In particolare è stata ridotta fortemente la possibilità per i due Stati di rifiutare lo scambio di informazioni. Il paragrafo 5 dell'articolo 26 stabilisce, infatti, che uno Stato contraente non può rifiutare di fornire le informazioni solo perché detenute da una banca o da un'altra istituzione finanziaria. In altri termine, a partire dalla data di stipula della Convenzione, il segreto bancario di San Marino non potrà essere opposto alle richieste dell'Amministrazione Finanziaria Italiana. L'unico limite allo scambio di informazioni è posto dal paragrafo 3 dell'articolo 26 che esclude l'obbligo di fornire dati e documenti che non potrebbero essere conseguiti sulla base della legislazione nazionale regolatrice dell'attività di controllo e accertamento.
La Convenzione prevede che Italia e San marino possano scambiarsi informazioni anche spontaneamente, ossia senza una preventiva richiesta. Non è ancora previsto, invece, lo scambio automatico di informazione su base sistematica e periodica.
La Convenzione individua, poi, nel meccanismo del credito di imposta, disciplinato dall'articolo 23, il metodo concordato per eliminare le doppie imposizioni.
Significativo è "l'obbligo di risultato" previsto dall'articolo 25 per le procedure amichevoli attivabili dal contribuente che lamenti una doppia imposizione. La Convenzione, prendendo a riferimento quanto previsto dalla Convenzione arbitrale 90/436/EEC, prevede che Italia e San Marino abbiano due anni di tempo per raggiungere un accordo in assenza del quale si procede a istituire una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere vincolante sul metodo di eliminazione della doppia imposizione.
Mauro Faggion
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