Assegnazione della casa familiare ed intimazione di sfratto
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, comporta quanto segue.
In primo luogo, lo sfratto deve essere intimato al coniuge assegnatario e non nei confronti del vecchio conduttore.
Qualora il locatore agisca nei confronti del vecchio conduttore, perchè ad esempio non sa nulla dell'avvenuta separazione e assegnazione della casa all'altro coniuge, rischia di vedersi eccepita la carenza di legittimazione passiva da parte del vecchio conduttore.
D'altra parte, il coniuge assegnatario potrebbe a sua volta opporsi all'esecuzione dello sfratto intimato all'altro coniuge.
In che modo?
La giurisprudenza gli riconosce le seguenti possibilità:
Coppie di fatto e subentro nel contratto di locazione
La tutela prevista dalla legge in materia di locazioni a favore delle coppie sposate è riconosciuta in alcuni casi anche alle coppie di fatto, ossia a persone stabilmente conviventi, unite da un vincolo affettivo ma non sposate.
In particolare è stato ammesso dalla giurisprudenza il "subentro" nel contratto di locazione così come previsto in caso di separazione o divorzio delle coppie sposate, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 392/78.
Il subentro avviene nelle seguenti ipotesi:
Il convivente può quindi opporsi all'esecuzione dello sfratto intimato nei confronti dell'ex compagno con gli stessi rimedi previsti per il coniuge separato (o divorziato) assegnatario della casa familiare.
Naturalmente, non essendoci il vincolo matrimoniale, dovrà dimostrare la stabile convivenza.
Al riguardo la giurisprudenza richiede che il rapporto sia stabile, abituale e risalente nel tempo e che tali requisiti sussistano alla data del decesso o della rottura della relazione.
di Antonella Pedone
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