Chi svolge l'attività in forma individuale, cioè senza avere dipendenti subordinati, non ha obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (la famosa "626"); mentre se ha dipendenti deve adeguarsi al D. Lgs. 626 del 19/9/94 integrato con il D. Lgs. 242 del 19/03/96 e nuovissimo D. Lgs 81/2008. Nelle indicazioni in seguito riportate alcuni riferimenti sono alla 626, ma le note sono da intendere relative agli ultimi aggiornamenti normativi del dlg 81/2008.
L'obbligo principale è costituito dall'elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi", contenente l'analisi dei rischi cui è soggetto il lavoratore, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure da adottare per migliorare il livello di sicurezza e salute. Tale documento deve essere comunicato all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro (per le aziende con meno di dieci addetti è sufficiente l'auto¬certificazione dei rischi).
Il Datore di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 addetti (art. 29, comma 5) può effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate o autocertificarle; autocertificando per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e gli adempimenti degli obblighi ad essa collegati deve produrre la documentazione necessaria a questo.
In pratica, il DLgs 81/2008 (art. 29, comma 5) consente nel caso di imprese familiari e aziende che occupano fino a 10 dipendenti di avvalersi di una procedura estremamente ridotta che consiste nel redigere e conservare in sede aziendale semplicemente la seguente documentazione:
1. nomina (con data certa) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 17, comma 1, lettera b);
2. la copia dei requisiti professionali del RSPP e di eventuali ASPP (art. 32, commi 1 e 2).
3. autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi (art. 29, comma 5);
4. la copia dell'attestato comprovante la frequenza al corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'assunzione diretta dei compiti da parte del datore di lavoro (art. 34, comma 2);
Il documento di valutazione dei rischi
Il D. Lgs 81/2008 stabilisce che, dopo la valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve elaborare un documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi, conseguente alla valutazione di cui al punto precedente;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è custodito presso l'azienda o l'unità produttiva e, come la valutazio-ne dei rischi, nella sua stesura prevede la collaborazione:
- del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- del medico competente, quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria;
- del rappresentante per la sicurezza.La valutazione e la documentazione sono rielaborate in occasione di modifiche del processo produttivo significative, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.