Sabato 16 maggio 2009

SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008: OBBLIGO DI ADEGUAMENTO ENTRO IL 16 AGOSTO 2009

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008: OBBLIGO DI ADEGUAMENTO ENTRO IL 16 AGOSTO 2009
Chi svolge l'attività in forma individuale, cioè senza avere dipendenti subordinati, non ha obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (la famosa "626"); mentre se ha dipendenti deve adeguarsi al D. Lgs. 626 del 19/9/94 integrato con il D. Lgs. 242 del 19/03/96 e nuovissimo D. Lgs 81/2008. Nelle indicazioni in seguito riportate alcuni riferimenti sono alla 626, ma le note sono da intendere relative agli ultimi aggiornamenti normativi del dlg 81/2008.

L'obbligo principale è costituito dall'elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi", contenente l'analisi dei rischi cui è soggetto il lavoratore, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure da adottare per migliorare il livello di sicurezza e salute. Tale documento deve essere comunicato all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro (per le aziende con meno di dieci addetti è sufficiente l'auto¬certificazione dei rischi).

Il Datore di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 addetti (art. 29, comma 5) può effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate o autocertificarle; autocertificando per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e gli adempimenti degli obblighi ad essa collegati deve produrre la documentazione necessaria a questo.
In pratica, il DLgs 81/2008 (art. 29, comma 5) consente nel caso di imprese familiari e aziende che occupano fino a 10 dipendenti di avvalersi di una procedura estremamente ridotta che consiste nel redigere e conservare in sede aziendale semplicemente la seguente documentazione:
1. nomina (con data certa) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 17, comma 1, lettera b);
2. la copia dei requisiti professionali del RSPP e di eventuali ASPP (art. 32, commi 1 e 2).
3. autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi (art. 29, comma 5);
4. la copia dell'attestato comprovante la frequenza al corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'assunzione diretta dei compiti da parte del datore di lavoro (art. 34, comma 2);


Il documento di valutazione dei rischi
Il D. Lgs 81/2008 stabilisce che, dopo la valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve elaborare un documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi, conseguente alla valutazione di cui al punto precedente;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è custodito presso l'azienda o l'unità produttiva e, come la valutazio-ne dei rischi, nella sua stesura prevede la collaborazione:
- del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- del medico competente, quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria;
- del rappresentante per la sicurezza.La valutazione e la documentazione sono rielaborate in occasione di modifiche del processo produttivo significative, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
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