Venerdì 24 gennaio 2014

Spesometro obbligatorio anche per enti non commerciali ed associazioni in regime 398/1991

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Spesometro obbligatorio anche per enti non commerciali ed associazioni in regime 398/1991
Con nota pubblicata sul suo sito internet, l'Agenzia Entrate ha pubblicato una FAQ per precisare che anche le pro loco e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 devono inviare lo spesometro.
Il dubbio nasceva dal fatto che il regime 398/1991 non prevede la registrazione analitica delle fatture passive ricevute e quindi, in analogia con l'esclusione dallo spesometro prevista per i soggetti "minimi", era ipotizzabile una analoga esclusione dall'adempimento.

A 7 giorni dalla scadenza (in realtà già scaduta ma rinviata con una "finestra aperta" che si chiuderà venerdì 31 gennaio) l'Agenzia informa come segue:
L'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali è prevista l'emissione della fattura, è assolto con la trasmissione dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate per ciascun cliente e fornitore.
Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato disposto che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.
In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l'altro, i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione di fattura.
Ciò posto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l'obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all'emissione della fattura.
Ai punti 6.3 e 7.2 del citato provvedimento del 2 agosto 2013 sono riportati i criteri per l'individuazione del periodo di riferimento ai fini della suddetta comunicazione.

Gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione, di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Qualora per l'associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all'attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l'attività istituzionale, è possibile comunicare l'intero importo della fattura.
Si evidenzia che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione (vd., provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, par. 4.1).
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    Il Decreto Legge n. 193/2016 convertito nella Legge 225 del 1° dicembre 2016 aveva modificato l’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali. La periodicità della comunicazione, per il 2017, era stata stabilita semestralmente e il termine per effettuare la trasmissione telematica dei dati del II semestre era fissata al 28 febbraio 2018. Il Dl 148/2018 ha poi introdotto delle novità che sono state recepite tramite il Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 29190/2018, che ha disposto altresì la proroga al 6 aprile 2018 del termine del 28 febbraio per l’invio dei dati relativi alle fatture del II semestre 2017. Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di lettera da indirizzare al cliente. La lettera contiene informazioni per la raccolta dati, sia per clienti che hanno affidato la tenuta della contabilità allo studio professionale, sia per quelli che si avvarranno dello studio solo per l'invio telematico del file già autonomamente generato.

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    Lo Spesometro 2016: lettera informativa ai clienti dello Studio professionale

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