Tra le numerose novità in ambito fiscale è prevista anche l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (Split Payment) nei confronti di:
Si ricorda che ai sensi dell'art. 2359 comma 1 e 2 del Codice Civile sono considerate società controllate le società in cui un'altra società possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o possiede un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.
L'abrogazione di tale disposizione comporta l'applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.
Le nuove disposizioni inerenti l'applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.
L'applicazione dello Split Payment non determina dei mutamenti in ordine al debitore dell'imposta, non si applica un'inversione del debitore dell'imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell'IVA da parte dell'Erario.
Con l'applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell'IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l'IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell'Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di "scissione dei pagamenti"; in caso di fatture elettroniche trasmesse con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo S.
Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d'imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell'ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d'imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.
Si ricorda che in caso di accertamento l'Erario si rivolgerà sempre al cedente, rimanendo soggetto passivo IVA; il soggetto cedente accertato potrà poi esercitare rivalsa sul cliente, se ne ricorrono le condizioni.
Oneri deducibili da cartelle esattoriali rateizzate
Applicativo in MS Office Excel per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.
Lettera ai clienti per adempimenti IMU, TARI e IVIE 2024
Scade il 17 giugno 2024 (il 16 cade di domenica) il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2024.
Anche per l’anno 2024 ci sono dei casi di esonero dal versamento dell’imposta.
Pacchetto modelli di ricorso contro accertamento per 'operazioni inesistenti'
Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.
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