Mercoledì 15 ottobre 2014

Stop all'obbligo di comunicare la PEC entro il 31 ottobre 2014 per i soggetti già presenti in INIPEC

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Stop all'obbligo di comunicare la PEC entro il 31 ottobre 2014 per i soggetti già presenti in INIPEC
Con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia Entrate ha stoppato l'invio della PEC obbligatorio entro il 31 ottobre per tutti i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che hanno già effettuato la comunicazione dell'indirizzo PEC. Con provvedimento congiunto Agenzia/GDF dell'8 agosto 2014, sono state stabilite le modalità tecniche dello scambio informativo relativo alle operazioni intercorse con l'estero, tese alla massima efficienza, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo l'utilizzo della PEC.

Tra i provvedimenti era incluso l'obbligo, da parte dei professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai), di comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre 2014, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Diverse Associazioni di categoria hanno fatto notare che per i predetti soggetti "già sussistono nell'ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate può liberamente accedere".

A ciò va aggiunto, che gli articoli 16, commi da 6 a 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispongono che sono tenuti a dichiarare l'indirizzo certificato:

  • le società e le imprese individuali, al registro delle imprese;
  • i professionisti, ai rispettivi ordini;
  • le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

E infine, in conformità al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 179/2012, che ha inserito l'articolo 6-bis al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (https://www.inipec.gov.it/ ), al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.

Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con la Risoluzione n. 88/E l'Agenzia Entrate accoglie le istante motivate delle Associazioni di categoria ed afferma che "in un'ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari, è ragionevole ritenere che l'aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 possa essere effettuato dall'Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l'indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC".

Ne deriva che i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che hanno già effettuato la comunicazione dell'indirizzo PEC seguendo una delle modalità sopra descritte, non sono tenuti all'adempimento di cui al punto 6 del provvedimento dell'8 agosto 2014.

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