Ne consegue che quando si paga in contanti un importo in euro lo stesso va arrotondato, dice la legge, al multiplo di cinque centesimi più vicino, per eccesso o per difetto. Si parla, lo precisiamo, di importi autonomi complessivi da pagare, quindi il totale espresso in uno scontrino, per esempio, o in una fattura o altro. Per cui un importo totale di euro 10,52 diventa euro 10,50 mentre un importo di euro 10,58 diventa euro 10,60.
La regola vale per tutti ed anche per gli incassi, oltre che per i pagamenti, che avvengono in contanti. La legge precisa che i soggetti pubblici devono consentire l'arrotondamento senza necessità di ulteriori disposizioni.
E' il Garante per la sorveglianza dei prezzi che dovrà vigilare sull'impatto che questa novità avrà sui prezzi al consumatore, in special modo sulla loro conseguente variabilità, e riferire le proprie osservazioni semestralmente al Ministero dello sviluppo economico che, a sua volta, potrà segnalare ipotetiche anomalie all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) oppure proporre nuove normative.
Si ricorda, sempre in ambito pagamenti, che vige l'obbligo per i negozi -e comunque per chiunque venda beni o servizi, anche professionali- di consentire i pagamenti con carte -bancomat e carte di credito- per importi superiori ai 30 euro (2).
Stesso obbligo esteso da Luglio 2016 anche ai parcometri per il pagamento della sosta dei veicoli, con incertezze applicative a causa della teorica mancanza di decreti attuativi ed omologativi specifici (3). Risulta comunque che i Comuni stiano via via adeguando le apparecchiature e che nello stesso tempo alcuni giudici di Pace abbiano annullato verbali di mancato pagamento a causa dell'impossibilità di usare il bancomat (tra le quali Giudice di Pace di Firenze sentenza 1079/2017).
(1) Dl 50/2017 convertito nella legge 96/2017, art. 13 quater
(2) Dl 179/2012 convertito nella legge 221/2012 art.15 comma 4 e DM 24/1/2014
(3) Legge 208/2015 art.1 comma 901 che si riferisce al comma 4 suddetto
di Rita Sabelli
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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