Al di fuori invece delle sopraelencate specifiche attività, il lavoro occasionale accessorio è ammesso se i prestatori di lavoro rientrano in una delle seguenti categorie:
Il regime ad oggi stabilisce una contribuzione alla Gestione separata dell'Inps del 13% del valore nominale di ciascun buono, ma la riforma prevede l'adeguamento futuro alle aliquote previste per gli iscritti alla Gestione Separata Inps (che al momento è pari al 27,72% per i contribuenti non iscritti ad altra forma di previdenza).
Vi è un'ulteriore novità introdotta dalla riforma: è previsto che i compensi percepiti nell'ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno, quindi è esplicito ed esclusivo il riferimento ai lavoratori extracomunitari. La normativa ad oggi prevede che l'incasso dei voucher sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incida sullo stato di disoccupazione di un lavoratore; resta quindi da vedere se, onde evitare profili di incostituzionalità della norma, l'assoggettamento ad imposizione fiscale verrà esteso alla generalità dei prestatori ovvero in quale modo verrà applicato.
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