Venerdì 18 giugno 2010

STUDI DI SETTORE: L'AGENZIA DELLE ENTRATE BATTE LA RITIRATA

a cura di: Studio Legale De Berti Jacchia Forlani Franchini
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STUDI DI SETTORE: L'AGENZIA DELLE ENTRATE BATTE LA RITIRATA

L'Agenzia delle Entrate, con la recentissima Circolare n. 19/E del 14 aprile 2010, ha caldeggiato l'abbandono dei contenziosi che relativi ad avvisi di accertamento basati unicamente sull'applicazione degli studi di settore.

Questa decisione, che ha l'aria di una clamorosa e molto attesa ritirata, rappresenta una sostanziale abiura di una prassi largamente diffusa fino a oggi e una chiara presa di coscienza del fatto che l'utilizzo che degli studi di settore hanno spesso fatto gli Uffici periferici era un utilizzo sbagliato e vessatorio.

GLI STUDI DI SETTORE
Gli studi di settore sono stati introdotti dal D.L. 331/1993 e rappresentano delle formule matematiche elaborate con la pretesa di riuscire a individuare i ricavi di un'attività imprenditoriale o i compensi di un'attività professionale.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, proprio applicando tali formule matematiche, ha spesso ritenuto assolto il proprio compito di indagine e ha emesso con gran facilità avvisi di accertamento di maggiore imposta assolutamente ingiustificati.

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Contrariamente alle convinzioni dell'Agenzia, tuttavia, la giurisprudenza successiva che si è confrontata con la descritta prassi l'ha confermata solo raramente, mentre nella maggior parte dei casi ha annullato gli avvisi di accertamento per carenza di motivazione.
Da ultimo, con le recentissime pronunce nn. 26635, 26636, 26637, 23368 tutte del 18 dicembre 2009 ha detto, forse, la parola fine sul malcostume degli organi accertativi.
La Suprema Corte, infatti, ha dichiarato che gli studi di settore rappresentano unicamente "la predisposizione di indici rilevatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, evidenziata dallo scostamento delle dichiarazioni dei contribuenti […] rispetto a quello che l'elaborazione statistica stabilisce essere il livello «normale» in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante […]. I segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere «corretti», in contraddittorio con il contribuente, in modo da «fotografare» la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa «incoerenza» con la «normale redditività» delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato" (C.Cass. 26635/2009).
In altre parole, solo il contraddittorio è in grado di dare concretezza alla fredda astrattezza degli studi di settore. Senza di ciò, si è di fronte a poco più che a dei numeri.

LA CIRCOLARE 19/E/2010.
Come si accennava poc'anzi, quindi, l'Agenzia delle Entrate pare finalmente aver recepito l'insegnamento degli Ermellini, riconoscendo l'illegittimità di tutti quegli accertamenti basati sull'applicazione automatica degli studi di settore senza un esame critico della specifica situazione del contribuente e sollecitando l'annullamento degli avvisi emessi e l'abbandono dei contenziosi.
L'Agenzia, infatti, ha riconosciuto che deve essere accolto il principio della centralità e dell'insostituibilità del contraddittorio con il contribuente per realizzare il principio del giusto procedimento amministrativo e per "adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente lo studio di settore". Inoltre, quale inevitabile corollario, ha chiarito che l'obbligo del contraddittorio "produce effetti anche sulla motivazione dell'avviso di accertamento" e che, pertanto, l'Ufficio è tenuto a prendere puntuale posizione sulle obiezioni sollevate dal contribuente.

CONCLUSIONI
Naturalmente, ciò non significa che gli studi di settore non abbiano più alcuna funzione: essi, infatti, continueranno a costituire degli strumenti di allarme per le situazioni anomale.
I contribuenti, però, potranno oggi godere di un'arma in più a tutela della propria posizione. Spetterà, quindi, ai singoli far valere i propri diritti già in sede di contraddittorio e, con riferimento agli avvisi già emessi, richiedere l'annullamento immediato di quelli emessi in contrasto con le descritte direttive.

Dr Diego Conte

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