Martedì 31 marzo 2015

TFR in busta paga dal 1 marzo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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TFR in busta paga dal 1 marzo

Legge 23 dicembre 2014 n. 190, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 febbraio 2015 n. 29.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM n. 29/2015 che detta modalità operative per la fruizione del Quir che sta per "quota integrativa della retribuzione", ossia anticipo del trattamento di fine rapporto maturato mensilmente, in busta paga.

Per i lavoratori che aderiranno al nuovo istituto, la natura del TFR cambierà, commutandosi mensilmente in quota dello stipendio ordinario.
Il DPCM 29/2015 entra in vigore il 3 aprile 2015.

L'istanza può essere presentata da tutti i lavoratori dipendenti (anche con contratto a tempo parziale) del settore privato con un rapporto di lavoro subordinato in corso da almeno sei mesi.

Sono espressamente esclusi:

a) i lavoratori domestici;
b) i lavoratori del settore agricolo (qui, secondo un orientamento consolidato, ci si riferisce agli operai del settore agricolo e non agli impiegati);
c) i lavoratori per i quali la legge o il CCNL, anche con rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR o l'accantonamento presso soggetti terzi;
d) i lavoratori di imprese oggetto di procedura concorsuale;
e) i lavoratori dipendenti da imprese nelle quali vi è un accordo in corso per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 - bis della legge fallimentare;
f) i lavoratori dipendenti da imprese che hanno in corso un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
g) i lavoratori di imprese in integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione salariale straordinaria stessa, limitatamente ai soggetti in forza nell'unità produttiva interessata;
h) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex art. 7 della legge n. 3/2012.
Va ricordato, inoltre, che è precluso al lavoratore il ricorso all'anticipazione se il TFR è stato dato a garanzia di contratti di finanziamento: tale preclusione (c'è un obbligo di notifica da parte del lavoratore in favore del proprio datore) permane fino alla dichiarazione del mutuante circa l'estinzione del credito.

Se un'azienda, dopo la concessione del Quir mensile, rientra in una di quelle situazioni di crisi prospettate alle lettere e, f, g e h, il trattamento viene interrotto dal mese successivo a quello nel quale si è verificata l'insorgenza della causale.

Nel periodo compreso tra il 1° marzo 2015 (pur se il DPR è in vigore dal 3 aprile) ed il 30 giugno 2018 (periodo complessivo di operatività della norma) il lavoratore può chiedere la liquidazione mensile del TFR, attraverso una istanza compilata e debitamente sottoscritta il cui modello è stato predisposto come allegato al DPR n. 29/2015. La manifestazione di volontà, valida per tutto il periodo sopra considerato, è sottoposta alla verifica delle condizioni di cui sopra, e si presenta come irrevocabile.

La decorrenza del Quir parte dal mese successivo alla presentazione dell'istanza: da ciò discende che non è dovuto alcun versamento sia al Fondo di tesoreria dell'INPS che alle forme pensionistiche complementari.

Per dare supporto alle imprese che perdono questo importantissimo strumento finanziario, il Legislatore ha posto in essere una sorta di finanziamento da parte del sistema bancario che avverrà a seguito di un protocollo sottoscritto tra ABI e Dicasteri dell'Economia e del Lavoro: i datori di lavoro che potranno accedervi (la richiesta va fatta ad un solo istituto di credito) sono quelli che hanno un organico non superiore alle 49 unità e che non sono tenuti al versamento delle quote al Fondo di tesoreria dell'INPS. Ai finanziamenti non sono applicati tassi, comprensivi di ogni altro eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote del TFR ex art. 2120 c.c., vigenti al momento, periodicamente aggiornato dall'INPS e reso noto attraverso procedure telematiche. D'altro lato, l'INPS svolge un ruolo primario nell'accesso al credito; infatti, certifica i limiti dimensionali, anche con riguardo alle misure compensative; comunica alla banca, con cadenza mensile, l'importo del TFR da liquidare, desumendolo dal flusso UniEmens, interviene, attraverso un fondo di garanzia di nuova costituzione, a soddisfare il rimborso del finanziamento bancario, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non effettui il rimborso entro il 30 ottobre 2018. L'Istituto provvederà, successivamente, al recupero, ma l'insolvenza non influisce sul rilascio del DURC.

L'importo di Quir concorre a formare reddito complessivo sul quale si paga l'aliquota IRPEF ordinaria, cosa che, almeno per i redditi più alti, appare fortemente oneroso. Per i redditi più bassi l'incremento mensile (che è del tutto neutro per il bonus da 80 euro) potrebbe compromettere l'accesso ad alcune prestazioni sociali agevolate.

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