che, come noto, prevede la non imponibilità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti se complessivamente di importo non superiore ad euro 258,23, per la stessa norma stabilisce, in aggiunta che se il valore di tali beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo stesso partecipa interamente alla formazione della base imponibile sia previdenziale che fiscale.
In sintesi, risulta evidente che la qualificazione dell'erogazione liberale assume assoluta rilevanza dal momento che trovano applicazione regole impositive diverse (sia ai fini previdenziali che fiscali) a seconda che l'erogazione sia in denaro ovvero sotto forma di beni.
IL DONO NATALIZIO
Se il valore del dono natalizio (esempio cesto con prodotti) supera il limite di euro 258,23, concorrerà interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente e pertanto non solamente per la quota eccedente tale limite. Si evidenzia che la valutazione dell'assoggettamento del relativo valore deve essere effettuata: considerando complessivamente tutti i beni ceduti e servizi prestati, ulteriori erogazioni in natura concesse al dipendente nel corso del periodo d'imposta.
EROGAZIONI IN NATURA
E' necessario per prima cosa individuare la natura dell'erogazione. Nel caso il datore di lavoro conceda come omaggio natalizio buoni acquisto da utilizzare presso i negozi, essi, anche se non direttamente riconducibili ad un bene preciso rappresentano dei beni individuati nel negozio in cui gli stessi buoni possono essere spesi. Pertanto, in questo caso si parla di erogazione liberale in natura con la conseguenza il suo valore sarà assoggettato secondo quanto disposto dal comma 3, articolo 51 del Tuir, ai sensi del quale l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore al suddetto limite, tale valore è considerato interamente nella formazione del reddito.
(Fonti: articolo 51, TUIR, DL 27 maggio 2008, articolo 2, comma 6)
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