Giovedì 18 marzo 2010

TRE RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONTRATTO DI FRANCHISING

a cura di: Diritto.it
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TRE RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONTRATTO DI FRANCHISING

Dovere di correttezza del franchisor, tra risoluzione ed annullamento del contratto.

1. Il Tribunale di Venezia si è recentemente espresso (le sentenze sono in calce), in tre procedimenti assegnati a differenti Giudici, in materia di franchising, statuendo taluni principi - cardine in ordine alla valenza ed all'interpretazione delle disposizioni di cui alla L. 6 maggio 2004, n. 129. Si trattava, in buona sostanza ed in estrema sintesi, di tre contratti di affiliazione ad un network di commercializzazione di veicoli elettrici. Dall'istruttoria svolta emergeva, in primo luogo, un rilevante sottodimensionamento della rete di affiliati rispetto a quanto dichiarato dal franchisor in sede precontrattuale, la inveridicità della circostanza, pure diffusa dall'affiliante, della qualifica di impresa "produttrice" dei veicoli menzionati, e talune rilevanti imprecisioni persino negli elementi forniti in materia di titolarità del marchio da licenziare ai franchisee.

2. Sotto il profilo "operativo", poi, l'istruttoria evidenziava la sostanziale inadeguatezza dell'impresa Affiliante alla gestione del franchising network, e la incapacità, talora anche "strutturale", di fornire agli Affiliati il necessario supporto quotidiano per lo svolgimento dell'attività commerciale in discorso. In particolare, evidenziavano i Giudici, l'Affiliante non era in grado di risolvere nemmeno le minimali problematiche di assistenza dell'Affiliato, con conseguente discredito di quest'ultimo, perdita della clientela e totale fallimento dell'operazione commerciale realizzata.

3. Tali circostanze hanno costituito occasione utile per il Tribunale di Venezia per compiere talune statuizioni di portata generale, da ritenersi dogmaticamente corrette e, invero, anche applicabili ad ulteriori fattispecie analoghe a quelle sottoposte all'attenzione dei Giudici in quella occasione. In particolare, e fra l'altro, il Tribunale ha correttamente affermato che:

"Ulteriori violazioni riguardano l'omessa comunicazione da parte dell'affiliante quantunque sollecitata più volte (cfr doc 13, 14, 15, 16 e 17 fascicolo attoreo), delle dimensioni dell'insegna, la mancata fornitura di pezzi di ricambi e l'omessa prestazione di assistenza resasi necessaria a seguito di anomalie tecniche segnalate dai clienti dell'attore, la mancata effettuazione di corsi di formazione, il mancato rimborso di spese promozionali sostenute dall'attore e ciò in contrasto con gli impegni contrattualmente assunti. Tali violazioni assumono in relazione al contenuto del contratto e alle finalità con lo stesso perseguite quelle cioè di entrare a far parte di una rete distributiva collaudata ed affermata sul mercato utilizzando il patrimonio di conoscenza e dei ritrovati tecnici nonché i segni distintivi dell'affiliante, una tale gravità da giustificare lo scioglimento del rapporto a norma dell'art. 1453 c.c.";

"al momento della stipula del contratto, lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno";

"A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c.".

Ed ancora, a parere del Tribunale,

"il riferimento alle dimensioni della rete all'esperienza maturata dall'affiliante nel settore dei prodotti da commercializzare, le prospettive di guadagno certo con investimenti contenuti sono elementi idonei a ritenere la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per ritenere realizzata la fattispecie delle false informazioni di cui all'art. 8 L. 129/04 e, quindi, il contratto va annullato ai sensi dell'art. 1439 c.c.. L'annullamento del contratto dà diritto all'attrice ad ottenere il risarcimento del danno".

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Fonte: Diritto & Diritti
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