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Giovedì 21 novembre 2013

Va risarcito il danno per usura psicofisica al dipendente pubblico che per anni ha lavorato anche di domenica senza fruire del riposo compensativo

a cura di: Studio Legale Gabriella Filippone
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Va risarcito il danno per usura psicofisica al dipendente pubblico che per anni ha lavorato anche di domenica senza fruire del riposo compensativo

Il Consiglio di Stato ha affermato, con la sentenza n. 7/2013, che al dipendente va risarcito il danno esistenziale se per anni ha lavorato anche di domenica, senza fruire del riposo compensativo.

Il diritto al riposo settimanale compensativo è irrinunciabile in base all'articolo 36 della Costituzione, consente al lavoratore di ricostituire le proprie energie psicofisiche e svolgere attività espressione della propria personalità.

La domanda risarcitoria è stata proposta da alcuni dipendenti addetti al servizio di trasporto pubblico locale.

Il Consiglio di Stato, nel chiarire che i dipendenti devono provare, documenti alla mano, di non aver fruito del riposo compensativo per esigenze aziendali, ha altresì precisato che non devono provare che la mancanza del giorno di riposo abbia provocato loro un danno.

E' sufficiente dimostrare di non aver fatto pause.
L'Amministrazione potrà fornire la prova contraria sulle predette circostanze; se queste prove mancano, le dichiarazioni del dipendente diventano incontestate e possono fondare la decisione del giudice.
Due i tipi di danno riconosciuti: biologico ed esistenziale, sono i danni che derivano al dipendente per aver lavorato 7 giorni su 7 (settimana piena).
Il Consiglio ha altresì chiarito due questioni: la prima attiene alla prova del danno da usura psicofisica del lavoratore; la seconda riguarda il termine di prescrizione.
Sulla prova il Consiglio ha affermato che il dipendente pubblico che lamenti un danno per aver lavorato sette giorni su sette deve allegare circostanze e documenti (buste paga, statini, istanze e diffide alla pubblica amministrazione di appartenenza) che dimostrino la mancata fruizione del riposo compensativo, per esigenze aziendali.

Il Consiglio di Stato considera due tipi di danno: quello biologico consistente in un'infermità cioè nella lesione dell'integrità psicofisica; quello esistenziale consistente nell'alterazione di abitudini, relazioni e scelte di vita.

Il danno al dipendente per aver lavorato sette giorni su sette attiene alla sfera esistenziale e il giudice lo desume con il meccanismo delle presunzioni semplici, cioè immediatamente percepibili. ll giudice, dallo svolgimento di mansioni che prevedono un elevato grado di diligenza, come quelle dei macchinisti posti alla guida di treni, senza godere di riposi compensativi, in modo sistematico nel corso di un decennio, desume il danno esistenziale consistente in una situazione patologica di stress derivante dal mancato recupero delle energie psicofisiche. Il diritto al riposo settimanale compensativo è irrinunciabile in base all'articolo 36 della Costituzione, consente al lavoratore di ricostituire le proprie energie psicofisiche e svolgere attività espressione della propria personalità.
La pronuncia chiarisce che il dipendente può agire per il ristoro di tale danno entro dieci anni dalla più antica festività non goduta, in quanto il danno deriva dall'inadempimento del contratto di lavoro da parte della pubblica amministrazione.

Fonte: M. T. Farina e G. Saporito - Il Sole 24 Ore del 28/05/2013

Fonte: http://gabriellafilippone.blogspot.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Gabriella Filippone

Avv. Gabriella Filippone

Avvocato del foro di Pescara
Studio Legale Gabriella Filippone
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi G. D'annunzio di Chieti - Teramo. Avvocato, con studio in Pescara. Mi occupo di diritto civile e di alcuni settori penali. Ho maturato...
esperienza specialistica nel contenzioso civile prevalentemente nei settori recupero crediti e locazioni immobiliari.

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