Lunedì 2 dicembre 2013

Via libera al 'redditometro': il Garante per la privacy prescrive all'Agenzia delle entrate, una serie di misure e accorgimenti a garanzia della privacy dei cittadini

a cura di: Studio Legale Gabriella Filippone
PDF
Via libera al 'redditometro': il Garante per la privacy prescrive all'Agenzia delle entrate, una serie di misure e accorgimenti a garanzia della  privacy dei cittadini
Il Garante per la privacy ha dato il via libera al cosiddetto "redditometro", prescrivendo all'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 21 novembre 2013, l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone.

Per confrontare i redditi dichiarati e le spese effettuate e per individuare i contribuenti da sottoporre a controlli, il redditometro si basa sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell'Agenzia delle entrate, si tratta di dati comunicati dal contribuente stesso o da soggetti esterni e sull'imputazione anche di spese presunte.

Il trattamento comporta dei rischi per la privacy; il rischio detto ha richiesto la verifica preliminare dello strumento del redditometro da parte del Garante.

Nel corso della verifica svolta sul sistema di accertamento sintetico del reddito sono emersi numerosi profili di criticità in ordine: alla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle entrate; all'individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta dal contribuente che riguardano aspetti della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti ristorante etc etc.); all'informativa da rendere al contribuente.

Le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy:

  • profilazione: il reddito del contribuente potrà essere ricostruito unicamente con spese certe e spese che valorizzano elementi certi; non si potranno utilizzarsi spese presunte basate sulla media Istat;
  • spese medie Istat: i dati delle spese medie Istat non possono determinare l'importo di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento) per le quali il fisco non ha evidenze certe. I dati Istat sono riferibili allo standard di consumo medio familiare, motivo per cui non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto;
  • fitto figurativo: il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente senza abitazione in proprietà o in locazione nel comune di residenza) non potrà esssere utilizzato come criterio per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, se necessario potrà essere utlizzato a seguito del contraddittorio.
  • esattezza dei dati: l'Agenzia dovrà prestare particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati che saranno ritenuti idonei a prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o tra famiglia fiscale e anagrafica;
  • informativa ai contribuenti: il contribuente dovrà essere informato, con apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, riguardo al fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche all'accertamento del redditometro;
  • contraddittorio: nell'invito al contraddittorio dovrà essere chiaramente indicata al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze in ordine ad un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.
    Dati presunti di spesa, disancorati da un elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio, poichè la richiesta di tali dati è in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati, sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Fonte: Biancamaria Consales, Diritto.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Gabriella Filippone

Avv. Gabriella Filippone

Avvocato del foro di Pescara
Studio Legale Gabriella Filippone
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi G. D'annunzio di Chieti - Teramo. Avvocato, con studio in Pescara. Mi occupo di diritto civile e di alcuni settori penali. Ho maturato...
esperienza specialistica nel contenzioso civile prevalentemente nei settori recupero crediti e locazioni immobiliari.

Ho prestato attività di collaborazione e consulenza legale in favore di un’associazione dei consumatori di rilevanza nazionale, maturando esperienza nel settore del consumerismo nell’ambito della tutela del consumatore.
Redattrice di scritti, contributi e articoli per riviste giuridiche on line.
Gli stretti legami con l'editoria specialistica permettono di offrire soluzioni di buon standard.
Offro domiciliazioni legali, assistenza nella stipula di contratti e convenzioni, consulenze legali anche aziendali, assistenza stragiudiziale.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Informativa sulla privacy (modello personalizzabile)

    Le associazioni sportive dilettantistiche sebbene non abbiano finalità di lucro, sono tenute al puntuale rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.  Difatti le associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale di norma trattano costantemente una grande quantità di dati personali, nonché di dati particolari come quelli riferiti allo stato di salute e quelli riguardanti interessati minorenni. Le associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale agiscono, nella maggior parte delle loro attività, in qualità di Titolari del trattamento, visto che trattano principalmente dati di loro associati per finalità di organizzazione delle attività sportive. Agiscono, invece, come responsabili del trattamento ogni qualvolta un proprio associato richieda tramite loro il tesseramento presso la federazione di riferimento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Modelli e formule Privacy degli Ets

    Modelli e formule Privacy degli Ets

    Gli Ets devono seguire le disposizioni previste dal GDPR (regolamento n. 2016/679) descrivendo i dati personali all’interno dell’organizzazione: come e perché vengono acquisiti‚ dove sono custoditi‚ chi può accedervi e come‚ a quali elaborazioni sono sottoposti. Per supportare questo servizio abbiamo redatto alcuni modelli utili che aiutano ad orientarsi su questo tema.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Informativa sulla privacy

    a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS