Il 25 settembre 2009 il Comando Carabinieri - N.A.S. di Brescia contestava ad una farmacia comunale la violazione all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 1. ("Codice Privacy") in quanto quest'ultima aveva omesso di informare l'utenza della presenza di una telecamera posizionata all'esterno dell'edificio, con videosorveglianza dell'ingresso principale.
Il sistema di videosorveglianza era costituito:
Le riprese avvenivano in diretta e riprodotte su monitor posizonato in farmacia e le immagini registrate su hard disk.
Veniva constatato che era presente un solo cartello-informativa, affisso su una parete interna della farmacia, relativo al sistema di videosorveglianza, non visibile quindi dall'esterno.
Il Garante emetteva ordinanza-ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria di €. 2.400,00= 4., la farmacia si opponeva ed il Tribunale di Sondrio annullava la predetta ordinanza-ingiunzione.
La Corte di Cassazione conferma che l'immagine di una persona costituisce dato personale 5. e che l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale costituisce trattamento di dati personali, cosicché si rende obbligatorio fornire l'informativa a coloro che fanno ingresso nel locale e, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, l'interessato deve essere PREVIAMENTE informato.
L'informativa, resa tramite l'apposito cartello, va quindi affissa fuori dal raggio di azione delle telecamere e prima che il soggetto acceda all'area videosorvegliata.
Rammentiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 è stato pubblicato il Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 nonché il modello di cartello-informativa minima.
Raccomandiamo inoltre di dare lettura al Vademecum sui sistemi di videosorveglianza predisposto dal Garante.
Rammentiamo inoltre che l'installazione di un sistema di videosorveglianza con o senza registrazione delle immagini, è soggetto ai seguenti
OBBLIGHI
Telecamere
Il supporto con il cartello-informativa (punto 3.1. del Provvedimento)
L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza (paragrafo 3.3.1. del Provvedimento) comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162 comma 2 bis del Codice (da 10.000 a 120.000 euro) ed integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 169 del Codice (arresto sino a due anni).
Conservazione delle immagini (punto 3.4 del provvedimento)
TELECAMERE NON IN FUNZIONE
La sezione III della Corte di Cassazione, Penale, con sentenza del 12 novembre 2013 n. 4331 ha sancito che il reato di controllo a distanza dei lavoratori è un reato di pericolo e che la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dall'utilizzo o meno dell'impianto ed anche se l'impianto non è in funzione.
Note:
1. Art. 13. Informativa c. 1
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. per tale fattispecie forse era contestabile, se non richiesta, l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, in quanto la videosorveglianza del locale dispensazione comporta, quasi sicuramente, la videosorveglianza dei lavoratori
3. Si rinvia alla nota 2
4. Sanzioni attuali relative alle violazioni in tema di informativa
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro
5. cfr. Corte di Cassazione sez. II-2 settembre 2015 n. 17440 (l'immagine costituisce dato personale essnedo dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà)
6. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.