Giovedì 8 settembre 2016

Videosorveglianza: l'informativa va resa all'esterno del locale

a cura di: Studio Valter Franco
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Videosorveglianza: l'informativa va resa all'esterno del locale

Sentenza Cassazione Civile sez. 2 n. 13663 del 19.04.2016 pubblicata il 05 luglio 2016.

Il 25 settembre 2009 il Comando Carabinieri - N.A.S. di Brescia contestava ad una farmacia comunale la violazione all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 1. ("Codice Privacy") in quanto quest'ultima aveva omesso di informare l'utenza della presenza di una telecamera posizionata all'esterno dell'edificio, con videosorveglianza dell'ingresso principale.

Il sistema di videosorveglianza era costituito:

  • dalla telecamera di cui si è detto sopra (posizionata all'esterno, in corrispondenza dell'ingresso principale)
  • da ulteriore telecamera esterna in corrispondenza dell'ingresso secondario
  • da ulteriore telecamera nel locale dispensazione 2.
  • da ulteriore telecamera nel locale ufficio/smistamento farmaci 3.

Le riprese avvenivano in diretta e riprodotte su monitor posizonato in farmacia e le immagini registrate su hard disk.
Veniva constatato che era presente un solo cartello-informativa, affisso su una parete interna della farmacia, relativo al sistema di videosorveglianza, non visibile quindi dall'esterno.
Il Garante emetteva ordinanza-ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria di €. 2.400,00= 4., la farmacia si opponeva ed il Tribunale di Sondrio annullava la predetta ordinanza-ingiunzione.
La Corte di Cassazione conferma che l'immagine di una persona costituisce dato personale 5. e che l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale costituisce trattamento di dati personali, cosicché si rende obbligatorio fornire l'informativa a coloro che fanno ingresso nel locale e, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, l'interessato deve essere PREVIAMENTE informato.

L'informativa, resa tramite l'apposito cartello, va quindi affissa fuori dal raggio di azione delle telecamere e prima che il soggetto acceda all'area videosorvegliata.
Rammentiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 è stato pubblicato il Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 nonché il modello di cartello-informativa minima.
Raccomandiamo inoltre di dare lettura al Vademecum sui sistemi di videosorveglianza predisposto dal Garante.

Rammentiamo inoltre che l'installazione di un sistema di videosorveglianza con o senza registrazione delle immagini, è soggetto ai seguenti

OBBLIGHI

Telecamere

  1. Comunicazione preventiva alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi articolo 4 Legge 20/05/1970 n. 300 6. (Statuto dei Lavoratori - si consulti il paragrafo 4.1. del Provvedimento del Garante) - planimetria dei locali con indicato dove verranno installate le telecamere + caratteristiche delle telecamere (se la ditta non ha rappresentanti sindacali all'interno).

    Le procedure per la comunicazione alla DPL sono state semplificate dalla nota del Ministero del lavoro del 16.4.2012 - legga il nostro articolo pubblicato all'epoca.

    L'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori integra la fattispecie di reato prevista dall'articolo 171 del Codice.

    Ottenuto il nulla osta della Direzione Provinciale del Lavoro:
  2. Redazione di apposito documento ai fini privacy conforme a quanto indicato nel Provvedimento del Garante 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010. In sostanza è un documento sull'organizzazione e funzionamento del sistema di videosorveglianza, con designazione scritta degli incaricati del trattamento autorizzati ad utilizzare gli impianti e dell'eventuale responsabile del trattamento
  3. Affissione di appositi cartelli all'esterno ed all'interno, in corrispondenza delle telecamere - il cartello è riportato nel Provvedimento, in formato eps - jpg - sanzioni per la mancata affissione: le stesse che per l'omessa informativa - punto 5.3.2 del provvedimento - articolo 161 del Codice (da 6.000 a 36.000 euro).

Il supporto con il cartello-informativa (punto 3.1. del Provvedimento)

  • deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
  • deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
  • può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza (paragrafo 3.3.1. del Provvedimento) comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162 comma 2 bis del Codice (da 10.000 a 120.000 euro) ed integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 169 del Codice (arresto sino a due anni).

Conservazione delle immagini (punto 3.4 del provvedimento)

  • La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
  • Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
  • Il mancato rispetto dei termini di conservazione e di cancellazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 162 comma 2 ter del Codice (da 30.000 euro a 180.000 euro)

TELECAMERE NON IN FUNZIONE

La sezione III della Corte di Cassazione, Penale, con sentenza del 12 novembre 2013 n. 4331 ha sancito che il reato di controllo a distanza dei lavoratori è un reato di pericolo e che la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dall'utilizzo o meno dell'impianto ed anche se l'impianto non è in funzione.

Note:
1. Art. 13. Informativa c. 1
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. per tale fattispecie forse era contestabile, se non richiesta, l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, in quanto la videosorveglianza del locale dispensazione comporta, quasi sicuramente, la videosorveglianza dei lavoratori
3. Si rinvia alla nota 2
4. Sanzioni attuali relative alle violazioni in tema di informativa
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro
5. cfr. Corte di Cassazione sez. II-2 settembre 2015 n. 17440 (l'immagine costituisce dato personale essnedo dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà)
6. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Fonte: http://www.studiofranco.eu
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
  • Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
    Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento). 

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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