Poiché però, secondo il ricorrente della citata vicenda, non è sufficiente l'installazione dell'impianto, occorrendo anche una «successiva verifica della sua idoneità» la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare anche che: «poiché l'impianto è stato eseguito in conformità al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione in seguito approvato, è palese che il reato non sussiste perché le modalità delle riprese visive, peraltro effettuate soltanto dopo ottenuta l'autorizzazione della D.P.L., non sono tali da ledere la privacy dei lavoratori». E che: «Che l'idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, sia necessaria affinché il reato sussista emerge ictu oculi dalla lettura del testo normativo, idoneità che peraltro è sufficiente anche se l'impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno».
Da quanto innanzi detto consegue che un titolare/datore di lavoro per installare un sistema di videosorveglianza nel totale rispetto della privacy dei propri lavoratori e senza rischiare di incorrere in accuse e sanzioni deve:
Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano è possibile installare impianti audiovisivi, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) e ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza.
Le telecamere in questo caso possono essere installate con spie luminose, solo in angoli dell'azienda potenzialmente a rischio rapina o di attività criminali, pur tenendo conto della privacy delle persone.
Pertanto, la ripresa dell'attività lavorativa a distanza dei lavoratori, deve essere occasionale ed esclusivamente finalizzata alla sicurezza aziendale e dello stesso dipendente e la sua visione consentita solo in presenza di eventuali violazioni, furti, atti di vandalismo ecc. opportunamente e preventivamente denunciate all'autorità giudiziaria.
Non rispettare le procedure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, installare i sistemi con fini non leciti e trattare i dati dei propri dipendenti in modo da violarne l'integrità e la privacy è rischioso e le sanzioni previste possono essere particolarmente salate. Ad essere lesa da un eventuale caso di violazione della privacy sarebbe inoltre anche la reputazione aziendale.
In ogni caso, le videocamere non possono essere installare con lo scopo di monitorare o controllare i lavoratori, ma il loro utilizzo deve essere giustificato ai fini della tutela dei beni aziendali o per la protezione del personale.
Non sono mancati sul tema gli interventi del Garante della privacy. Basti qui ricordare, tra i più recenti, il provvedimento [doc. web n. 3325380] che ha respinto la richiesta di una società di attivare un sistema di videosorveglianza che avrebbe violato la legittima aspettativa di intimità e la dignità dei lavoratori. Merita menzione anche il provvedimento Impianto di videosorveglianza installato presso un supermercato e tutela dei diritti dei lavoratori - [doc. web n. 2683203].
In questo contesto si è inserito anche il Governo. Infatti l'11 giugno ed il 04 settembre scorso è stato approvato uno dei decreti attuativi del Jobs Act che prevede, tra le altre cose, la «revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore», con un intervento sull'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori per adeguare la disciplina all'evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.
La modifica voluta dal Governo, in buona sostanza, non cambia le cose e non aumenta e non diminuisce le possibilità di controllo del datore di lavoro, che comunque restano subordinati alla legge sulla privacy. Ma fa un'altra cosa: dice alla aziende che per tracciare l'operato e la disciplina dei propri lavoratori via computer, cellulari o sistemi di conteggio degli accessi (non di videosorveglianza, per cui valgono ancora le vecchie regole) non è più necessario, da oggi, passare per un accordo sindacale o per un autorizzazione ministeriale. Basta l'accordo con il singolo lavoratore.
A tal proposito può risultare utile ascoltare le dichiarazioni del Ministro rilasciate all'esito del C.d.M. n. 79 del 04 settembre 2015 in tema di controlli a distanza.
La differenza è sostanziale per quel che riguarda i rapporti di forza con il sindacato, ma lo è meno per quel che riguarda la privacy dei lavoratori.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).
Check list certificazione del revisore per investimenti in ricerca e sviluppo
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
La certificazione si affianca a quella contabile. L’utilizzo dei due strumenti azzererà il rischio di contestazioni.
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