Lunedì 26 settembre 2011

IL CONTRATTO DI BACK UP

a cura di: Il Diritto Informatico
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IL CONTRATTO DI BACK UP

Cosa potrebbe succedere se, improvvisamente, gli impianti di elaborazione elettronica di un'impresa smettessero di funzionare?

Sicuramente qualunque azienda che basi la propria attività su impianti di elaborazione elettronici avrà stipulato un contratto di manutenzione con qualche tecnico. Ma cosa potrebbe succedere se il problema risultasse estremamente grave o richiedesse tempi di ripristino particolarmente lunghi? A tale situazione può porre rimedio il contratto di "back-up" o "di salvataggio" che qui vogliamo illustrare. Tale strumento giuridico viene collocato dalla dottrina nell'ambito della categoria dei contratti di "locazione di servizi", distinguendosi da quello di "manutenzione" perchè non è previsto l'intervento di un tecnico .
Con il contratto di "back-up" le parti, di solito due imprese, tendono a cautelarsi di fronte a situazioni di interruzione, non momentanea, dei propri impianti di elaborazione, preparando "un piano" per andare a sostituire le funzioni, in precedenza eseguite dai propri computer, con funzioni analoghe effettuate dai sistemi elettronici dell'altro contraente.

Premessa di tale rapporto giuridico è che vi siano due soggetti che utilizzino uno stesso sistema (ovviamente con la stessa configurazione tecnica). Muovendo da tale punto di partenza, le parti stabiliscono la reciproca messa a disposizione dei rispettivi sistemi hardware, nelle ipotesi che, verificandosi determinati accadimenti, uno dei contraenti non sia in condizioni di continuare a operare con il proprio sistema operativo.
Nella predisposizione di tale tipo di contratto dovranno essere specificatamente indicate le fattispecie che faranno scattare la possibilità di utilizzare i sistemi e l'hardware della controparte. Particolare attenzione dovrà, altresì, essere posta nel prevedere, nella maniera più dettagliata possibile, i tempi, gli orari, i soggetti autorizzati e le responsabilità delle parti.
Alla luce di quanto premesso, nella stesura di tale tipo di contratto, dovrà porsi particolare attenzione a che le parti abbiano proceduto alla verifica tecnica di compatibilità dei rispettivi apparati. A tal fine, appare opportuno allegare al contratto vero e proprio i verbali riguardanti i test di configurabilità svolti preventivamente.
Sopra si è accennato alla "responsabilità delle parti" e, prima di entrare nel merito, occorre considerare che in tale ipotesi negoziale nessuno dei contraenti è un fornitore di servizi "professionale". Di solito le imprese che ricorrono a tale forma contrattuale lo fanno per tutelarsi da situazioni pericolose e non per ricavarne un utile. Quindi nel contratto di back-up c'è, solitamente, un generale esonero di responsabilità. La parte ospitante non sarà responsabile del buon funzionamento del proprio sistema hardware con esclusione di ogni responsabilità per eventuali danni causati ai programmi dell'ospitato. Allo stesso modo la parte ospitata non sarà responsabile dei danni causati dall'elaborazione dei propri programmi a cura dell'ospitante al sistema di hardware e ai programmi di quest'ultima.

Sicuramente le imprese che basano la loro stessa esistenza su complessi sistemi di elaborazione elettronica hanno molte forme di tutela: polizze assicurative, contratti di manutenzione con aziende altamente specializzate, ecc.. Ma certamente per tali realtà imprenditoriali il contratto di back-up rappresenta uno strumento che garantisce la possibilità di continuare a lavorare, anche in situazioni d'emergenza, evitando pericolosi blocchi della produzione e, soprattutto, vista la reciprocità degli obblighi di "assistenza", a costi molto contenuti.

Fonte: www.ildirittoinformatico.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Giacomo Rimatori

Avv. Giacomo Rimatori

Avvocato iscritto all’Ordine di Perugia
Il Diritto Informatico
E’ avvocato iscritto all’Ordine di Perugia, presta la propria consulenza a società che operano in internet occupandosi di diritto civile e nello specifico di contrattualistica, rapporti con i consumatori...
in internet, applicativi online e social network media marketing. Si è occupato anche di proprietà intellettuale del software, nonché di diritto della concorrenza e del mercato in ambito informatico.
E’ appassionato di new technology, politica dell’innovazione e tutto ciò che gravita intorno a internet, social network e web 2.0.
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