Con una recente sentenza depositata in data 5 luglio 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, la n. 77/10/11, la Commissione ha ritenuto nulla la cartella di pagamento che non sia stata preceduto dalla comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate richieda chiarimenti su aspetti formali e contabili della dichiarazione.
La disposizione normativa dettata dal comma 3 dell'art. 54 bis del D.P.R n. 633/72 - rubricato "Liquidazione dell' imposta dovuta in base alla dichiarazione" che espressamente prevede: "Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione…...l' esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli offerti di cui al comma 6 dell' articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi,lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione Finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione".
Analoga disposizione è prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 ed entrambe le norme sono state poste a base del controllo automatizzato che ha preceduto a notifica della cartella impugnata.
Tali disposizioni sono state successivamente confermate dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) che all'art. 6 rubricato "Conoscenza degli atti e semplificazione", al comma 6 testualmente recita " Prima di procedere all' iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta………..- Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presento comma".
Dal combinato disposto di tali norme non può non desumersi l'obbligatorietà della comunicazione in capo all'Amministrazione Finanziaria nonché la sanzione della nullità del provvedimento emesso in assenza di tale adempimento.
Nella fattispecie oggetto della controversia tributaria, la cartella di pagamento impugnata (dell' importo complessivo di euro 271.638,42 comprensivo di interessi e sanzioni) non risulta preceduta dalla contestazione degli errori commessi dal contribuente, così come previsto dalla normativa surrichiamata e non possono ritenersi sufficienti - come erroneamente dedotto dai primi giudici - dati estratti dal sito delle Poste Italiane spa, e richiamati dall'ufficio, privi di adeguato valore probatorio.
Anche solo l'importo della cartella impugnata imponeva, infatti, un diverso comportamento dell'Amministrazione Finanziaria tenuta ad informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione (art. 6 comma 2 della legge n. 212/2000), nell'ottica di quei rapporti improntati al principio della collaborazione e della buona fede richiamati dall' art. 10 comma 1 della legge n. 212/2000.
D'altronde anche la Commissione Provinciale ha ritenuto obbligatoria, sia pure implicitamente, tale comunicazione in quanto ha rigettato l' eccezione di nullità della cartella solo perché ha giudicato regolare l'invio di detta comunicazione, mentre, in realtà, non si ha prova della ricezione della stessa da parte del contribuente.
Invero, la stampa dl una pagina web ha il valore probatorio che il codice civile, all'art., 2712, riconnette alle riproduzioni meccaniche, disponendo che le stesse fanno piena prova dei fatti e cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Peraltro, non basta accertare che l'avviso sia stato consegnato ma è necessario verificare se il soggetto che lo ha ricevuto fosse persona all' uopo legittimata.
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