Premessa
La segnalazione di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo costituisce un obbligo espressamente posto a carico dei professionisti dall'articolo 41 del D.lgs. 231/2007 (Decreto) che trova applicazione anche relativamente ad operazioni di ammontare inferiore ai 2.500 euro (limite per le transazioni in contanti di cui all'art. 49 del Decreto, così come modificato, con effetto dal 13.8.2011 dall'art. 2 comma4 del D.L. 12.8.2011 n. 138, convertito dalla Legge 14.9.2011 n. 148).
Per quanto riguarda i professionisti, l'articolo 43 del Decreto prevede che la segnalazione venga trasmessa direttamente all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia (BDI) od agli Ordini Professionali (1).
L'articolo 6, comma 6 lett. e bis del D.lgs. 231/2007 prevede che l'UIF emani istruzioni in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS).
Il Direttore dell'UIF, con provvedimento del 4/5/2011, entrato in vigore il 16/5/2011 (Provvedimento), ha appunto emanato, in attuazione del citato articolo 6 del Decreto, le istruzioni e le modalità di inoltro delle SOS.; il nuovo sistema di raccolta e gestione delle operazioni sospette è illustrato dall'UIF sul sito della BDI.
Con successivo comunicato UIF del 24/10/2011 è previsto che le SOS debbano essere trasmesse unicamente in forma telematica dall' 1/11/2011.
Si rammenta che l'articolo 41 del Decreto prevede espressamente che la SOS venga effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il segnalante viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro del nominativo nelle liste pubbliche consultabili sul sito della BDI, sezione UIF avendo comunque riguardo, nel caso di omonimia, agli altri elementi identificativi della persona e/o della società.
Per le operazioni di riciclaggio occorre tenere invece conto di quanto indicato nell'articolo 41 del Decreto, e cioè dei c.d. "indicatori di anomalia":
per i professionisti gli indicatori di anomalia sono elencati nel Decreto Ministero Giustizia 16 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. 101 del 3/5/2010; si rammenta che il CNDCEC ha predisposto le Linee Guida per l'Adeguata Verifica della Clientela (aggiornato al luglio 2011) che, a pagina 50 e segg., contiene gli elementi ritenuti utili per la valutazione del rischio associato al cliente ed al tipo di operazione.
In alcuni casi, quali quello della crisi Libica, sono stati diramati dall'UIF appositi comunicati circa la necessità di procedere alla SOS.
Si reputa opportuno precisare che, inoltre, l'UIF ha emanato il 9 agosto 2011 indicatori di anomalia in materia di usura.
La segnalazione telematica
Con il preciso scopo di garantire la tempestività della segnalazione, l'omogeneità, la completezza e la standardizzazione della segnalazione, l'UIF ha realizzato un'apposita applicazione, disponibile sul portale della BDI.
Per accedere al servizio telematico delle SOS occorre preventivamente registrarsi al servizio, con la compilazione del modulo MOD - UIF - 01 (vedi le istruzioni); si evidenzia che per la corretta compilazione del modulo è necessario che sullo strumento informatico sia installata almeno la versione 9.0.124.0 o successive di Adobe Flash; i segnalanti non iscritti agli albi della BDI -ed i professionisti non sono iscritti in tali albi - dovranno inoltre allegare copia del documento di identità, copia del codice fiscale e autocertificazione (testo dell'autocertificazione presente sul sito, vedi il precedente collegamento istruzioni) in cui si dichiara l'appartenenza ad una delle categorie dei soggetti legittimati ad inviare la SOS.
Considerazioni
L'articolo 41 del Decreto, comma 4, prevede espressamente che la SOS sia fatta senza ritardo e "ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto": ciò indurrebbe a ritenere che il professionista sia tenuto ad effettuare la registrazione preventivamente, in modo da poter eventualmente trasmettere, in seguito, la segnalazione senza ritardo, considerato che le abilitazioni per l'accesso al portale "saranno rilasciate, di regola, nelle 48 ore successive alla ricezione della richiesta": in merito abbiamo proceduto ad inviare una richiesta di chiarimenti all'UIF in data odierna.
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