Il lavoratore può rendersi disponibile a tale tipologia di lavoro, così come non è obbligato a rispondere alla chiamata.
Esistono due tipi di contratto di lavoro intermittente:
Il contratto di lavoro intermittente può essere:
di carattere discontinuo secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali.
E' consentito stipulare contratti di lavoro intermittente con soggetti di età inferiore a 25 anni o con più di 45 anni anche pensionati. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto deve stipularsi in forma scritta e deve indicare:
Trattamento economico.
Art. 38 D.lgs. 276/2003
Fermo restando i divieti di discriminazione, il lavoratore non deve ricevere per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Durante il periodo che il lavoratore resta disponibile ma non lavora, non è titolare di alcun diritto di trattamento economico.
Avvocato Vincenzo Mennea
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