Anzitutto vale la pena ricordare gli elementi di fatto nel caso, e quindi:
L'INAIL ha sostenuto la tesi per cui, in buona sostanza, un allievo non essendo un lavoratore avrebbe sì alcune delle garanzie prestate dal'INAIL, ma non proprio tutte tutte.
In realtà, ribadisce la Cassazione (si veda infatti la sentenza n. 2895/08, citata nella motivazione della n.24485/11 e per comodità del lettore riprodotta in calce alla medesima) la tutela dell'infortunio in itinere compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa.
E come individuare, in concreto, tali persone?
Tali persone sono individuate attraverso le coordinate del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, che indica le attività protette, e dell'art. 4 D.P.R. cit., che indica le persone assicurate.
Per quel che qui interessa, grazie al 1° comma dell'art. 1 rientrano tra le attività protette le macchine elettriche, mente l'art. 4 n.5 fa riferimento a insegnanti e alunni di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado.
Insomma: Insegnanti e alunni delle scuole e degli istituti di istruzione e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale sono, dunque, assicurati presso l'INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4, ed in particolare se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche, ovvero frequentano ambienti organizzati ove sono presenti le suddette macchine, o se, come stabilito dalle ipotesi particolari previste dall'art. 1 n. 28 e 4 n. 5 del T.U., sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.
Conseguentemente, non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere.
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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-11-2011, n. 24485
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7938-2009 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio degli avvocati *****, *****, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti; - ricorrente -
contro
*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 459/2008 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/11/2008 R.G.N. 545/07;€
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l'Avvocato *****; udito l'Avvocato *****;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
***** ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni assicurative dovute dall'INAIL in conseguenza dell'infortunio in itinere da essa subito il *****, lungo il tragitto tra l'azienda e la sua abitazione, dopo aver terminato, in qualità di allieva di un corso di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di operatore tessile, una esercitazione pratica presso un laboratorio artigiano di Iglesias.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda con sentenza che, su ricorso dell'Istituto, è stata confermata dalla Corte d'appello della stessa città, che ha ritenuto che, contrariamente alla tesi espressa dall'Istituto, la tutela assicurativa prevista dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 5) dovesse comprendere anche l'ipotesi dell'infortunio in itinere in quanto le disposizioni del testo unico, ed in particolare quella di cui al comma 3 dell'art. 2, aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, non consentivano di operare alcuna discriminazione tra l'ipotesi dell'infortunio in itinere occorso all'insegnante e quello occorso all'allievo.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INAIL affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l'assicurata.
Motivi della decisione
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali, disponendone la distrazione a favore dell'avv. *****, antistatario.
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Cass. civ. Sez. lavoro, 07-02-2008, n. 2895
INFORTUNI SUL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
*****, *****, eredi di ***** e *****, elettivamente domiciliati in ROMA *****, presso lo studio del Dott. *****, rappresentati e difesi dall'avvocato *****, giusta delega in atti; - ricorrenti -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA *****, rappresentato e difeso dagli avvocati *****, *****, giusta procura speciale atto notar ***** in ***** dell'***** rep. n. *****; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 147/05 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 24/02/05 - R.G.N. 1863/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/12/07 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato ***** per delega *****;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il professor *****, docente di meccanica all'istituto tecnico industriale statale - *****, è deceduto l'***** in un incidente stradale mentre alla guida della propria auto si recava, insieme ad alcuni colleghi, all'istituto tecnico industriale ***** per un corso di aggiornamento obbligatorio.
La domanda di rendita ai superstiti proposta dalla vedova ***** è stata respinta dal giudice del lavoro di Bari, in quanto la partecipazione ad un corso di conversione per docenti non rientrerebbe nello spettro delle attività tutelate.
La Corte d'appello della stessa città, con sentenza 8 gennaio 24 febbraio 2005 n. 147, ha respinto il gravame della ***** Il giudice di appello ha rilevato che il contrasto non verte sulla indennizzabilità dell'incidente in quanto infortunio in itinere, ma sulla inquadrabilità dell'attività svolta dal professore tra le attività protette, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5. L'insegnamento di materie tecniche non comporta di per sè la inquadrabilità dell'attività tra quelle protette dall'assicurazione obbligatoria, ma può comportarla solo a condizione che il docente svolga esercitazioni ed esperienze pratiche. L'appellante ha discusso le tematiche dell'infortunio in itinere e della obbligatorietà del corso (che non costituiscono il punto cruciale della controversia) e da invece per scontato la riconducibilità del soggetto all'assicurazione in quanto insegnante di materie tecniche, senza allegare e provare i fatti (esperienze tecnico scientifiche, o esercitazioni pratiche) che danno titolo alla copertura assicurativa.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione ***** e *****, eredi di *****, nelle more defunta, con unico articolato motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo.
Motivi della decisione
Con unico motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5, insistono sulla tematica dell'obbligatorietà del corso e sull'uso autorizzato del mezzo proprio.
Il motivo è fuori fuoco rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata.
La tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa. Tali persone sono individuate attraverso le coordinate dell'art. 1, che indica le attività protette, e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, che indica le persone assicurate. Come attività protetta l'art. 1 indica (per quanto rileva in questa sede), al primo comma, le macchine elettriche, e al comma 3, n. 28, in aggiunta, lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui all'art. 4, n. 5; quest'ultima norma comprende tra le persone tutelate gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che svolgano attività tutelate ai sensi dell'art. 1, n. 28, e cioè attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.
La definizione delle attività protette dell'art. 1, ha subito una interpretazione evolutiva, in corrispondenza della evoluzione tecnologica delle macchine elettriche, di quella giurisprudenziale sulla nozione di rischio assicurato, nonchè della nozione di esercitazioni pratiche (vedi, ad es. per gli insegnanti di scuola materna, Cass. 30 marzo 1994, n. 3126, Cass. 20 agosto 1996 n. 7671, Cass. 25 agosto 2005 n. 17334).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, recepita dall'Istituto assicuratore (circolare 23 aprile 2003 n. 28) gli insegnanti sono assicurati presso l'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4 ed in particolare: a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, registratori, mangianastri, proiettori, ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; b) se come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5 del T.U. sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.
La originaria ricorrente, come rilevato dalla sentenza impugnata, non ha mai dedotto i fatti sopra indicati che danno titolo alla copertura assicurativa dell'attività di insegnamento espletata dal de cujus, che di per sè sola non da luogo alla tutela Inail (Cass. 14 febbraio 2004 n. 2887).
In mancanza di tale presupposto, diventano irrilevanti le deduzioni circa l'obbligatorietà del corso (sulla estensione della tutela esistente per le persone assicurate anche ai corsi obbligatori vedi Cass. 4 luglio 2007 n. 15047, in motivazione) e sull'autorizzazione all'uso del mezzo proprio.
Il ricorso va respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione temporis"; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) (Cass. 1 marzo 2004 n. 4165; nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24 febbraio 2005 n. 3814).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008
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