Sabato 28 gennaio 2012

COME SI PRESENTA UNA DENUNCIA QUERELA

a cura di: Studio Solignani
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COME SI PRESENTA UNA DENUNCIA QUERELA

Al riguardo, non si possono dare consigli specifici vista la enorme varietà di reati e di casi concreti e, soprattutto, non si può sostituire il consiglio di un professionista.

Però si possono dare alcune indicazioni di carattere generale, che magari possono essere utili a chi per una ragione o per l'altra deve fare da sè.
Innanzitutto, la denuncia può essere presentata oralmente, andando presso una stazione di Polizia o dei Carabinieri, che cureranno la redazione del relativo verbale, oppure per iscritto, portando alle autorità di polizia la denuncia già scritta precedentemente. Naturalmente, la cosa migliore è quella di scrivere prima la denuncia, in questo caso il rischio di dimenticarsi qualcosa è molto minore, si possono aggiungere tutti i dettagli più importanti e si possono raccogliere con calma tutti i documenti da allegare.

Quindi, il nostro consiglio è questo: quando possibile, preparare prima la querela e portarla già scritta alle Autorità. Solo nel caso vi sia urgenza, per un motivo o per l'altro, oppure il fatto sia molto semplice e non ci sia molta documentazione da allegare, andare a presentarla oralmente.
Per quanto riguarda i contenuti, è importante essere precisi, riportando in ordine cronologico come si sono svolti i singoli fatti rilevanti, indicando, in ogni caso in cui è possibile, i testimoni a conoscenza degli stessi e allegando gli eventuali documenti. Le prove, in particolare, sono assolutamente fondamentali da indicare, se si vuole che il procedimento penale prosegua.

La querela va presentata entro tre mesi, che si computano secondo il calendario comune, dal giorno in cui è avvenuto il reato. Se questo è un reato di tipo permanente (caso classico: il genitore che non paga gli alimenti per il figlio), si può sempre presentare.

La querela, una volta presentata, non si può sempre ritirare (remissione di querela). Se il reato è perseguibile d'ufficio, la querela infatti non si può più ritirare. Solo se il reato è perseguibile a querela di parte, la denuncia può essere ritirata. Esempio: se una moglie denuncia il marito perchè non paga gli alimenti a lei stessa, la querela poi in seguito, se sopravviene un accordo, può essere ritirata; se lo denuncia perchè non paga gli alimenti ai figli minorenni, il reato è procedibile d'ufficio e dopo la denuncia non si potrà più ritirare. Quindi è bene valutare bene questi aspetti, perchè molte persone presentano denuncie pensando poi di poterle ritirare quando vogliono ma non è sempre così.

Una cosa fondamentale da inserire in querela è la richiesta di essere avvertiti in caso di richiesta di archiviazione. Bisogna appunto inserire una dicitura come questa "Con richiesta di avvertimento in caso di richiesta di archiviazione". In questi casi, se il Pubblico Ministero riterrà la denuncia infondata o sfornita di prove adeguata, dovrà avvertire il denunciante prima che il GIP possa provvedere ad archiviazione e il denunciante potrà presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Senza questa dicitura, invece, il denunciante non viene avvertito e quindi non sa nemmeno, magari, che la sua denuncia è stata archiviata.

Un paio di settimane dopo la presentazione della querela, è bene depositare presso la procura competente una istanza ex art. 335 cod. proc. pen., che serve per conoscere gli estremi del procedimento penale nato in seguito alla denuncia, il numero di RGNR, il pubblico ministero incaricato e il titolo di reato contestato.
Una avvertenza finale: l'art. 368 del codice penale punisce come calunnia il fatto di chi, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. La querela, pertanto, deve essere fatta bene e soprattutto essere fondata, perchè presentare una querela a vanvera è un comportamento che costituisce, esso stesso, reato, per di più perseguibile d'ufficio.

Fonte: http://blog.solignani.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Tiziano Solignani

Avv. Tiziano Solignani

Avvocato cassazionista.
Studio Solignani
Avvocato, blogger e scrittore. Ha pubblicato il libro 'Guida alla separazione e al divorzio', disponibile su http://fenice.solignani.it.
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