Venerdì 9 marzo 2012

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE: UN'ALTRA OCCASIONE PERSA

a cura di: Meli e Associati
PDF
DECRETO SEMPLIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE: UN'ALTRA OCCASIONE PERSA

La comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Il comma 381 dell'articolo 1 della finanziaria 2005 integrò l'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introducendo l'obbligo per i cedenti o prestatori, che emettono fattura senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli esportatori abituali, di comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Le sanzioni applicabili
All'articolo 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (concernente le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni relative alle esportazioni) il comma 4-bis, prevede che il cedente/prestatore che non invii la comunicazione nei termini prescritti o la invii con dati incompleti o inesatti" e' punito con la sanzione prevista nel comma 3" che a sua volta dispone che "chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento..., e' punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa".
E' inoltre previsto che "chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione..., o la invia con dati incompleti o inesatti, e' responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta".

Con circolare 16 marzo 2005, n. 10, par. 9.3, si e' chiarito che nell'ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione della dichiarazione d'intento e contemporanea assenza di operazioni senza addebito d'imposta, non si applica la sanzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 bensì quella prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 471 del 1997 (sanzione da 258 euro a 2.065 euro per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria). Ovviamente in tale circostanza, in assenza di evasione d'imposta, la responsabilità solidale di cui al comma 384 non rileva.

E' di tutta evidenza come la sanzione prevista, anche in caso di ravvedimento per ritardato invio della comunicazione, risulti spropositata. Un errore puramente formale (il ritardo nell'invio di una comunicazione), pur in presenza di una operazione sostanzialmente corretta (e peraltro soggetta ad altri adempimenti fiscali regolarmente eseguiti: compilazione e invio della dichiarazione d'intento da parte del cliente, ricezione e registrazione della dichiarazione ricevuta da parte del fornitore, corretta emissione e registrazione della fattura non imponibile), viene punito con una sanzione dal 100% al 200% di una imposta NON evasa.

Tuttavia, con buona pace dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata sulla G.U. 31.7.2000, n. 177) che all'articolo 10 prevede "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta", l'Agenzia delle Entrate con circolare 41/E/2005 collega il sanzionamento del mancato o non tempestivo invio telematico della dichiarazione d'intento al fatto che tale comportamento può incidere negativamente sulle attività di controllo, negando pertanto l'assimilazione alle violazioni meramente formali non soggette a sanzione.

La novità del decreto semplificazioni

A metà febbraio, il Presidente del Consiglio Mario Monti, incontrando la comunità finanziaria italiana a Piazza Affari, aveva dichiarato che il governo vuole rendere "la vita più semplice ai contribuenti onesti" e che "Per quanto riguarda l'aspetto più squisitamente fiscale, abbiamo l'obiettivo di ridurre il disavanzo pubblico e di far affluire ai contribuenti onesti, in forma di minore aggravio fiscale, man mano che sarà possibile, il gettito della lotta accresciuta contro l'evasione".
L'aver letto, nelle prime anticipazioni del decreto sulle semplificazioni fiscali (poi approvato lo scorso venerdì 24 febbraio 2012), che si sarebbe legiferato anche in tema di "comunicazioni delle dichiarazioni d'intento ricevute" oltre che di errori formale sanabili, per salvaguardare il contribuente in buona fede che con i suoi "errori" non ha pregiudicato l'attività erariale, ci aveva quindi fatto sperare in un ravvedimento da parte del Governo, per sanare una norma (e una interpretazione) a dir poco vessatoria (come altro definire una sanzione dal 100% al 200% dell'IVA anche in caso di operazione lecita?).
E invece, il comma 4 dell'art. 2 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 si è limitato a prorogare il termine per l'invio della comunicazione: 4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».

Il citato art. 2 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 è titolato "Comunicazioni e adempimenti formali". Se stiamo parlando quindi di Comunicazioni e adempimenti formali, perché non approfittarne per coordinare l'articolo 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 che punisce l'invio della comunicazione con dati incompleti o inesatti con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento dell'imposta, anche in presenza di operazione sostanzialmente corretta e senza evasione d'imposta, con lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata sulla G.U. 31.7.2000, n. 177) che all'articolo 10 prevede che le sanzioni non siano comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta?

Un'altra occasione persa per migliorare il rapporto fisco-contribuente in un'ottica di trasparenza e reciproca collaborazione.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dott. Riccardo Albanesi

Dott. Riccardo Albanesi

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Meli e Associati
Nato nel 1967, ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l'Università di Parma nel 1991. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza dal 1993. Revisore Legale. Consulente...
Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Piacenza.

E’ socio dello Studio MELI & ASSOCIATI Dottori Commercialisti di Piacenza.

Svolge la sua attività nel campo della consulenza fiscale, societaria e contrattuale occupandosi in modo particolare di bilanci societari, operazioni straordinarie, contrattualistica d’impresa.

Vanta numerose esperienze nella pianificazione delle strategie aziendali, redazione di Business plan.

Dal 2001 è Direttore Responsabile del periodico telematico AteneoWeb S.r.l. (www.ateneoweb.com).
Altri utenti hanno acquistato
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Altri utenti hanno acquistato

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS