Con riferimento a quest'ultimo punto, fermi restando i presupposti di non applicabilità della disciplina in tema di società non operative ove essi ricorrano, le nuove ipotesi di società "di comodo" sono le seguenti:
Quanto esposto poc'anzi lascia facilmente intendere come le nuove fattispecie di non operatività siano autonome rispetto a quelle già previste prima dell'introduzione della novità normativa; ciò significa che se una società supera per tre anni il test di operatività in base ai ricavi ma presenta tre dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale o due in perdita e una con un reddito inferiore a quello scaturente dal test di redditività, essa si qualifica ugualmente come non operativa ed è soggetta alla maggiorazione IRES a partire dal periodo d'imposta successivo al triennio considerato.
Come detto, per la maggioranza dei soggetti IRES, aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la novità interessa il 2012, per cui dovranno essere esaminati i redditi imponibili del triennio precedente (2011 - 2010 - 2009).
Tuttavia, la norma prevede che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando da subito la nuova normativa; in parole povere nella determinazione degli acconti bisogna comportarsi come se nel 2011 la normativa fosse già in vigore. Vediamo pertanto le casistiche possibili.
Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità di calcolare gli acconti 2012 con il criterio previsionale. Ciò comporta che anche se dovessero ricorrere le situazioni sopra evidenziate, laddove il 2012, primo anno di applicazione della nuova normativa, dovesse qualificarsi come annualità "non di comodo", sarà possibile calcolare gli acconti senza tenere conto dell'aggravio previsto.
Un esempio pratico
Una società di gestione immobiliare presenta la seguente situazione:
Tuttavia l'amministratore riscontra per il 2011:
caso a) un reddito imponibile superiore a quello scaturente dal test di redditività;
caso b) un reddito imponibile inferiore a quello scaturente dal test di redditività;
caso c) una perdita fiscale.
Posto per ipotesi che per il 2012 venga ipotizzato il superamento del test di operatività basato sui ricavi, si verificherebbero le seguenti situazioni:
Caso a)
2009 | 2010 |
2011 |
2012 |
perdita |
Imponibile inferiore al "minimo" |
Imponibile superiore al "minimo" |
Società operativa (non scattano le nuove ipotesi); acconto con regole ordinarie |
Caso b)
2009 | 2010 |
2011 |
2012 |
perdita |
Imponibile inferiore al "minimo" |
Imponibile inferiore al "minimo" |
Società operativa (non scattano le nuove ipotesi); acconto con regole ordinarie |
Caso c)
2009 | 2010 |
2011 |
2012 |
perdita |
Imponibile inferiore al "minimo" |
perdita |
Società non operativa (scattano le nuove ipotesi); acconto maggiorato basato sul reddito presunto |
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