In particolare i chiarimenti più importanti riguardano i requisiti per l'accesso, la durata del regime fiscale di vantaggio, e le caratteristiche stesse del regime.
La circolare fornisce un quadro più chiaro della situazione e fa luce su tutti i dettagli del nuovo regime di vantaggio.
Facciamo una breve sintesi dei punti più significativi.
Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani o di coloro che hanno perso il lavoro, l'articolo 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, dispone che dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale di vantaggio costituisce il regime naturale per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione e l'hanno intrapresa successivamente alla data del 31 dicembre 2007 e che presumono di possedere sia i requisiti stabiliti dal regime degli ex-minimi che quelli previsti dall'articolo 27 del decreto.
In altre parole, chiarisce ancora la circolare, mentre il regime ex minimi era applicabile da chiunque avesse i requisiti previsti dalla legge n. 244 del 2007, il regime fiscale di vantaggio è destinato solo a coloro che iniziano una nuova attività oppure l'hanno iniziata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto l'ex regime dei minimi.
Per quanto riguarda la durata del regime fiscale di vantaggio, la circolare ribadisce che tale regime può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l'attività ha inizio e per i quattro periodi di imposta successivi.
Riguardo alle caratteristiche principali del regime fiscale di vantaggio, viene precisato che i contribuenti che adottino tale regime sono esonerati dai seguenti adempimenti:
Ovviamente, la circolare ricorda che i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni. La fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale emessi non devono pertanto recare l'addebito dell'imposta.
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