La domanda di conversione dovrà essere inoltrata allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di residenza, compilando il modello V2 corredato da:
- copia del diploma o attestato che certifichi il conseguimento del titolo di studio o il completamento del tirocinio;
- copia del contratto di assunzione, firmato dal solo datore di lavoro;
- visura camerale e reddito dell'azienda;
- certificazione alloggiativa.
PERMESSO PER LAVORO AUTONOMO
Il richiedente dovrà allegare all'istanza la documentazione che dimostri il possesso di:
- risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che si intende intraprendere;
- requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio dell'attività prescelta (finalizzati ad esempio all'iscrizione in albi e registri);
- idonea sistemazione alloggiativa;
- reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (nel 2012 l'importo minimo corrisponde a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico);
- altra documentazione specifica, richiesta dal Ministero dell'Interno per la singola tipologia di attività.
Si noti a proposito del requisito del reddito che il Tar Piemonte, nella sentenza n. 1292 del 13 dicembre 2011, ha annullato un provvedimento di rigetto della conversione da permesso di soggiorno per studio in permesso per motivi di lavoro autonomo, poichè questo era fondato sulla mancanza di un reddito pregresso superiore alla soglia minima prevista. Ha infatti disposto che "mentre il rinnovo é in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso é subordinato all'esistenza di un elemento (il contratto) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale. Viene in tal modo privilegiato un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso." Resta ancora da verificare se le Prefetture italiane stanno tenendo conto di questa decisione nel trattare le domande di conversione in permessi per lavoro autonomo.
IL CONTRATTO A PROGETTO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione, nel fornire le linee guida circa la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, ha ammesso con circolare n. 23 del 22 luglio 2010 che "per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto cd. a progetto", disciplinato dagli artt. 61 e ss del D.L.vo n. 276/2003.
Nei casi di richiesta di conversione in permesso di soggiorno per lavoro a progetto, le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno verificare:
- la disponibilità delle quote stabilite a livello locale in base al decreto flussi;
- in base alla documentazione fornita dal richiedente, che si tratti effettivamente di un contratto di lavoro autonomo, senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. Il contratto dovrà avere un progetto ben definito, una durata prestabilita ed una retribuzione fissata in funzione del risultato da conseguire.
ITER PROCEDURALE DELLA CONVERSIONE
Inoltrata la domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione, lo straniero riceverà una lettera con la richiesta dei documenti necessari, che dovrà consegnare o spedire entro 10 giorni, pena l'immediata archiviazione della pratica.
Vagliati i documenti, la Direzione Provinciale del Lavoro convocherà il richiedente e gli farà sottoscrivere la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, da inoltrare alla Questura tramite invio del Kit alle Poste.
Se al contrario non ritiene che vi siano i requisiti per il rilascio del permesso, gli trasmetterà un preavviso di rigetto, concedendogli 10 giorni di tempo per contestare i motivi di diniego della conversione.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE GLI STUDI
In ogni caso, durante il percorso di studi, lo studente straniero ha la possibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa senza dover convertire il proprio titolo di soggiorno, a condizione che il lavoro svolto non lo impegni per più di 1.040 ore annuali (in media 20 ore settimanali, che sono cumulabili durante il corso dell'anno).
PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE
Si ricorda, infine, che il Ministero dell'Interno, con Circolare del 5 settembre 2011 n. 6786, ha riconosciuto soltanto a chi abbia portato a termine un master universitario o un dottorato, e non anche agli stranieri che sperano invece di trovare un lavoro dopo il conseguimento della laurea italiana, il diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione, con iscrizione alle liste di collocamento per un periodo iniziale di 6 mesi. Ciò contrasta con la generale prassi applicativa in materia di permesso per attesa occupazione, che normalmente consente allo straniero la concreta possibilità di cercare un'occupazione quando, alla scadenza di un permesso di soggiorno rinnovabile, egli non disponga dei requisiti per la conversione in permesso per lavoro.
Secondo il Ministero, per risolvere questa contraddizione occorrerebbe un intervento del legislatore.
di Anna Jennifer Christiansen
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