La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'articolo 10 della Legge 23 luglio 2009, n, 99 e la sanzione amministrativa sostituisce la sanzione di sospensione semestrale dell'attività prevista dalla citata Legge.
Con nota del 27/9/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'informare i Revisori della nuova disposizione, ha fornito direttive a riguardo; i Revisori di cooperative dovranno avere particolare attenzione ad interpretare l'applicazione della norma sia con riferimento alla graduazione della sanzione sia in ordine alla definizione del procedimento amministrativo.
Con la nota il Ministero ha, altresì, richiamato l'attenzione degli Ispettori sulla novità normativa introdotta dal Decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; testualmente: "... Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese...Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata...".
Il termine per la comunicazione della PEC al Registro Imprese è scaduto il 30 giugno 2012, pertanto buona parte delle cooperative deve esserne dotata.
Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.
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