Domenica 28 ottobre 2012

Disposizioni sulla fornitura di prodotti agricoli e alimentari, relativi contratti e termini di pagamento

a cura di: Studio Valter Franco
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Disposizioni sulla fornitura di prodotti agricoli e alimentari, relativi contratti e termini di pagamento

Entrata in vigore: 24 ottobre 2012

Riferimenti:
- Art. 62 del D.L. 24.1.2012 n. 1 (c.d. "Decreto Liberalizzazioni") - di seguito per brevità "D.L."
- D.M. in corso di emanazione-pubblicazione - di seguito per brevità "D.M."

Premessa
L'articolo 62 del D.L. introduce importanti novità relative alla cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale, in particolare dettando regole in ordine ai contratti ed ai tempi di pagamento.
L'articolo 1 del D.M. indica che la normativa è applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.
Non rientrano nel campo di applicazione della normativa le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito (c. 3 art. 1 DM).
Le disposizioni riguardano quindi tutti coloro che operino nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, sia come venditori che come acquirenti.

Il contratto scritto
La norma prevede l'obbligo di contratto scritto in materia di fornitura di prodotti agricoli e alimentari, a pena di nullità del contratto e di ogni eventuale accordo commerciale.
I contratti sono ispirati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni; il comma 2 dell'art. 62 del D.L. indica espressamente quali siano le fattispecie di divieto di clausole contrattuali, comunemente definite "condotte sleali" e tali fattispecie vengono ulteriormente dettagliate nell'art. 4 del D.M. (nel caso di condotte sleali la sanzione amministrativa applicabile varia da 516 a 3.000 euro).

Gli elementi essenziali del contratto previsti dall'art. 62 del D.L. sono rappresentati da:

  • Durata del contratto (chiaramente qualora si tratti di forniture periodiche o ripetitive)
  • Quantità e caratteristiche del prodotto
  • Prezzo del prodotto
  • Modalità di consegna
  • Modalità di pagamento

Il D.M. prevede che gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e ordini, antecedenti la data di consegna dei prodotti (vale l'ordine trasmesso via fax o posta elettronica).
I documenti di trasporto, o di consegna, o le fatture, integrati con tutti gli elementi di cui sopra, assolvono gli obblighi dettati dall'articolo 62.

In pratica il documento di trasporto o la fattura, contenente i dati sopra indicati dai numeri da 1 a 4, sostituiscono il contratto e sul documento di trasporto o sulla fattura va indicata la seguente dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'art. 62 comma 1 del D.L. 24.1.2012 n.1 convertito in L. 24.3.2012 n. 27"

Sanzioni: il contraente che contravviene agli obblighi di cui sopra in tema di contratti è sottoposto a sanzione amministrativa da 516 euro a 20.000 euro; l'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Tipologia di merci / prodotti
Il comma 4 dell'articolo 62 definisce le seguenti categorie di prodotti:

  1. Merci o prodotti deteriorabili

    a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un
    termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
    b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti
    in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità
    degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
    c) prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche
    fisico - chimiche:
    - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
    - aW superiore a 0,91;
    - pH uguale o superiore a 4,5;
    d) tutti i tipi di latte.

  2. Altre merci e prodotti agricoli o alimentari

    Prodotti agricoli o alimentari diversi da quelli elencati al punto precedente.

Termini di pagamento
Le forniture di merci o prodotti deteriorabili debbono essere saldate entro 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture; l'articolo 5 del D.M. chiarisce che il termine di 30 giorni decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.
Quindi:

  • fattura per fornitura di prodotti deteriorabili datata 31 ottobre 2012
  • la fattura viene ricevuta il 5 novembre 2012
  • il pagamento dovrà avvenire entro il 30 dicembre 2012

Poiché la norma fa riferimento alla data di "ricevimento della fattura" si suggerisce:

  • nel caso di consegna a mano della fattura da parte del fornitore di far apporre una dicitura sulla fattura "consegnata il ……" con firma del fornitore
  • nel caso in cui la fattura pervenga per posta ordinaria di conservare la relativa busta
  • in ogni caso sarebbe consigliabile apporre un timbro sulla fattura ricevuta con la seguente dicitura " ricevuta il …………."
  • si sottolinea che non sussiste alcun obbligo di invio della fattura per raccomandata o per posta elettronica certificata

Le forniture di merci o prodotti NON deteriorabili debbono essere saldate entro 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture (vedasi quanto sopra indicato per merci o prodotti deteriorabili).
In caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra si applicano interessi che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine (il tasso di interesse attuale corrisponde a circa il 10%), oltre all'applicazione di sanzioni come di seguito indicato.

Sanzioni: il mancato rispetto da parte debitore dei termini di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 500.000 euro. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Fatturazione e contabilizzazione degli interessi ed emissione di fattura per interessi
Regime IVA degli interessi - L'eventuale fattura per interessi di mora sarà emessa come "operazione esclusa dalla base imponibile iva ai sensi art. 15 c.1 n. 1 D.P.R. 633/72" - sulla fattura per interessi andrà apposta una marca da bollo da euro 1,81 qualora l'ammontare degli interessi sia superiore ad euro 77,47.
Regime imposte dirette degli interessi ai sensi dell'art. 109 c. 7 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) gli interessi di mora concorrono a formare reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e corrisposti (e non quando maturano).

Entrata in vigore della norma
La norma entra in vigore il 24 ottobre 2012 per i nuovi contratti o per le forniture per le quali non vi sia un "vero e proprio contratto" e che vengano effettuate sulla base di ordini, DDT o fatture emesse integrate dalla dicitura prima indicata.

- Per i contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012 si dovrà adeguare eventualmente il contenuto dei contratti medesimi entro il 31 dicembre 2012.
- Il divieto di assumere "condotte sleali" decorre dal 24 ottobre 2012
- I termini di pagamento decorrono dal 24 ottobre 2012 anche per i contratti già in essere al 24 ottobre 2012.

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