Dall'Annuario del contribuente 2012 - parte II - Il fisco e la casa
L'Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Dal 1° gennaio 2012 l'Irpef non è dovuta sui fabbricati assoggettati all'Imposta municipale propria (Imu), ad eccezione degli immobili concessi in locazione
4. Immobili di interesse storico e/o artistico
Il reddito relativo agli immobili ad uso abitativo e non, riconosciuti di interesse storico e/o artistico (legge 1º giugno 1939, n. 1089), deve essere determinato applicando la più bassa fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile, a prescindere dall'eventuale locazione del bene. Attualmente, l'interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
ATTENZIONE
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, la legge 44/2012 ha abrogato questo sistema agevolato di determinazione del reddito degli immobili di interesse storico o artistico.
Se concessi in affitto, per tali immobili è stata però elevata (dal 15 al 35%) la deduzione forfetaria del reddito imponibile (ai fini Irpef e Ires) derivante dalla locazione, quando determinato in base al valore del canone e non della rendita catastale.
Delle nuove regole occorre tener conto in sede di determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il 2012.
Circolare 19/e del 1° giugno 2012
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